La Legge di Bilancio 2024 , stabilisce, il divieto alla compensazione dal 1° luglio 2024 e tramite Mod. F24 di crediti tributari e contributivi per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Inoltre sempre la stessa legge prevede che il divieto di compensazione non debba applicarsi solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Questo comporta come effetto che il divieto alla compensazione rimanga in essere fino all’avvenuto pagamento del totale dell’importo, nel caso di pagamento dilazionato del debito.
La materia è stata recentemente modificata a seguito del Decreto Agevolazioni fiscali che ha introdotto due limitazioni:
dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, vige il divieto alla compensazione dei crediti nel Mod. F24, ma tale divieto non si applicherà:
- con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (non è, dunque, più prevista la vigenza del divieto alla compensazione fino ad avvenuto pagamento integrale del debito);
- per i crediti di natura previdenziale ed assicurativa (crediti INPS e INAIL), che potranno, quindi, essere sempre compensati, anche in presenza di posizioni debitorie con il riscossore oltre i 100.000 euro.