La legge di bilancio 2023 ha prorogato il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 ordinati entro il 31-12-2022 portandolo dal 30-6-2023 al 30-9-2023.
Di conseguenza per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a partire dall’ 1-1- 2022 ed entro il 30-09- 2023, e che abbiano il relativo ordine accettato dal venditore entro il 31-12-2022 con il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è fruibile:
– per il 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– per il 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– per il 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per investimenti che superano i 2,5 milioni di euro esiste comunque la possibilità di godere di credito di imposta, ma in misura minore alle percentuali riportate.
Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020).
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF/ IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni.
Diversamente da quanto inizialmente annunciato dal Governo, nessuna ulteriore proroga è prevista nell’ambito DL Milleproroghe.