Il bilancio ordinario si compone di tre documenti: due di tipo contabile (Stato Patrimoniale e Conto Economico), uno di tipo non contabile (la Nota Integrativa). Al bilancio deve essere inoltre allegato un quarto documento non contabile (la Relazione sulla Gestione).
Per quanto riguarda gli articoli del codice civile che disciplinano gli schemi di bilancio si ricordano:
- l’art. 2423-ter che introduce il concetto di obbligatorietà degli schemi;
- gli artt. 2424 e 2424-bis che regolano la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale;
- gli artt. 2425 e 2425-bis che regolano la struttura e il contenuto del conto economico;
- l’art. 2427 che regola il contenuto della nota integrativa;
- l’art. 2428 che disciplina la relazione sulla gestione.
L’adozione degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico è obbligatoria, si tratta quindi di modelli “rigidi”. Il carattere della obbligatorietà è del tutto evidente come prevede il primo comma dell’art. 2423-ter, affermando chiaramente che: le voci contabili del patrimonio aziendale “salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato”.
Tuttavia si tratta di una rigidità non assoluta, perché nei commi successivi sono stati introdotti alcuni elementi di elasticità, al fine di permettere una più adeguata rappresentazione dei tratti distintivi delle varie classi di aziende, con particolare considerazione alla configurazione dimensionale dell’esercizio di attività diverse da quelle industriali e mercantili.
Il Bilancio Abbreviato
Il bilancio in forma “abbreviata” disciplinato dall’articolo 2435-bis del codice civile, rappresenta una versione semplificata del modello di bilancio “ordinario”. Tale forma di bilancio è destinata alle aziende di minore dimensione e prevede una consistente riduzione del contenuto informativo sia in termini di schema di bilancio, sia per ciò che riguarda la redazione della nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Il bilancio abbreviato nasce dalla necessità di differenziare il grado di trasparenza informativa dei risultati contabili in relazione al ruolo delle aziende nel contesto sociale in cui operano, così viene utilizzato per soddisfare le esigenze informative di aziende di piccole dimensioni. La redazione del bilancio in forma abbreviata da parte delle piccole aziende non è un obbligo, bensì una facoltà. Si ha la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, quando l’azienda nel primo esercizio (con riferimento alla costituzione) o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei tre limiti dimensionali che sono previsti dall’articolo 2435-bis del codice civile. All’interno della forma abbreviata del bilancio troviamo una ulteriore forma semplificata (abbreviato semplificato), ossia quella ex art. 2435-bis c.c.
I limiti dimensionali per il Bilancio Abbreviato
Non tutte le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata, il primo comma dell’art. 2435-bis c.c. consente il suo impiego alle società di capitali: che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e qualora nel primo esercizio o per due consecutivi non superano almeno due dei tre parametri seguenti:
- 4.400.000 di totale dell’attivo;
- 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 50 dipendenti occupati in media durante l’anno.
Se tali limiti non sono superati nel primo esercizio dalla costituzione, la società potrà optare per l’abbreviato già a partire dal primo bilancio successivo alla stessa. Se l’azienda che ha scelto di redigere il rendiconto in forma abbreviata supera per il secondo anno consecutivo due dei limiti suddetti, è obbligata a redigere il bilancio in forma ordinaria. L’obbligo scatta per il bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui sono stati superati due dei limiti sopra indicati.
Perché scegliere il Bilancio Abbreviato e vantaggi
Tra i vantaggi immediati relativi alla scelta del bilancio abbreviato, vi è la notevole semplificazione dei prospetti contabili, in particolare dello Stato Patrimoniale. Con riferimento alla struttura dei prospetti quantitativi, il bilancio in forma abbreviata prevede la possibilità di accorpare alcune voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale. Quest’ultimo viene a comprendere solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani in particolare:
- i “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e i “Ratei e risconti attivi”, possono essere comprese nella voce “Crediti” dell’Attivo Circolante;
- i “Ratei e i risconti passivi” posso essere inclusi nei “Debiti”;
- le “Immobilizzazioni” vanno iscritte al valore lordo e vanno esplicitamente indicate le detrazioni per gli ammortamenti e le svalutazioni.
Anche il conto economico è oggetto di accorpamenti e l’art. 2435-bis c.c. consente il raggruppamento delle voci.
I requisiti per la redazione del Bilancio d’Esercizio Abbreviato
L’art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati, la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata, purchè nell’esercizio di costituzione, o per due periodi amministrativi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.400.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Ai fini dell’accertamento del mancato superamento della prima soglia, il totale dell’attivo patrimoniale deve essere desunto dall’art. 2424 c.c., come sommatoria di tutte le macroclassi di cui si compone.
Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è, invece, generalmente individuato sulla base della voce A)1) dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c. e, quindi, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Per quanto concerne il numero dei lavoratori dipendenti occupati in media durante l’esercizio sociale, la medesima deve necessariamente risultare individuata come media giornaliera. Eventuali dipendenti part-time devono essere considerati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61, con arrotondamento all’unità superiore delle frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuali a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.
Nel caso delle imprese di nuova costituzione, il possesso dei requisiti, come anticipato, deve essere rispettato nel primo esercizio di attività: qualora la durata dello stesso sia inferiore ai dodici mesi, si deve ritenere che i predetti limiti dimensionali non debbano essere ragguagliati ad anno.
Per quanto concerne le società preesistenti, tenute a considerare due esercizi consecutivi, i limiti rispettati – per poter invocare la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata – non devono essere necessariamente gli stessi, potendo anche essere differenti. In altri termini, la società che redige il bilancio in forma ordinaria ha la possibilità di procedere alla redazione dello spesso in forma abbreviata anche nell’ipotesi in cui nel primo dei due esercizi non sono superati i limiti relativi al totale dei ricavi e al numero medio dei dipendenti, mentre nel secondo sono rispettati i parametri riguardanti il totale dell’attivo patrimoniale e il dato relativo al personale.
In ogni caso la società in possesso dei requisiti di cui all’art. 2435-bis c.c. può comunque redigere il bilancio ordinario, anche se facoltativamente può avvalersi della predisposizione del rendiconto in forma abbreviata. A questo proposito, bisogna comunque tenere conto sempre il postulato generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
L’art. 2435-bis, co. 8, c.c. stabilisce, inoltre, che la società decade dal beneficio di redigere il bilancio in forma abbreviata se, per il secondo esercizio consecutivo, supera due dei predetti parametri dimensionali.