L’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito l’ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dalla legge di bilancio 2023.
Viene confermata la platea dei soggetti ammessi alla misura, ossia le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale.
Sono inclusi nell’agevolazione anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Rimangono invece escluse dall’agevolazione le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario, ad eccezione dell’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.
Sono inoltre esclusi dalla flat tax i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, ma possono godere dell’agevolazione gli imprenditori individuali e i professionisti che possiedono partecipazioni nei predetti enti societari; in tal caso, la tassa piatta opera solo per il reddito derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo.
Diverso il caso in cui il la partecipazione nella società di persone o di capitali sia detenuta in regime d’impresa, in cui il reddito conseguito rappresenta componente del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale, senza esclusioni.
Vengono confermate le modalità di calcolo della tassa:
- Bisogna effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- Va quindi applicata alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
- Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.
I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD.
Nessun ostacolo all’applicazione della tassa piatta de- termina l’aver utilizzato il regime forfetario, oppure il regime di vantaggio (riferimento aggiunto rispetto alla bozza di circolare) in uno degli anni del triennio 2020- 2021-2022;
La flat tax invece può essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento;
Per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento va:
– ragguagliato all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontato tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.
Per il periodo d’imposta 2024, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.
Per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 rimangono invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti.