Nomina dell’esperto
La richiesta di nomina dell’esperto indipendente va presentata da parte dell’imprenditore, tramite la predetta Piattaforma telematica, utilizzando lo specifico modello, il cui contenuto è stato definito dal Ministero della Giustizia con il citato Decreto 28.9.2021.
All’atto della presentazione della domanda l’imprenditore deve inserire nella Piattaforma la seguente documentazione:
- bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il Registro Imprese, ovvero, per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, dichiarazioni dei redditi / IVA degli ultimi 3 periodi d’imposta, nonché situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione della domanda;
- progetto di piano di risanamento e relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata che riporti un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che lo stesso intende adottare;
- elenco dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti scaduti / a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e dichiarazione attestante di non aver depositato ricorsi ex art. 40, D.Lgs. n. 14/2019;
5. certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;
6. situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-riscossione;
7. certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;
8. estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda.
Dopo l’accettazione dell’incarico l’esperto deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento, anche in base alle informazioni assunte dall’organo di controllo / Revisore legale, se esistente.
L’esperto, in caso di:
- sussistenza di una prospettiva di risanamento, incontra le parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento;
- mancanza di concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia all’imprenditore e alla CCIAA che dispone l’archiviazione della domanda di composizione negoziata.
Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, non siano individuate soluzioni adeguate alla risoluzione delle condizioni di squilibrio, l’incarico dell’esperto è considerato concluso.
L’ incarico prosegue per non oltre 180 giorni se le parti lo richiedono ovvero la prosecuzione si rende necessaria dal ricorso dell’imprenditore al Tribunale in presenza della richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ovvero di autorizzazioni a contrarre finanziamenti prededucibili / trasferire l’azienda.
Richiesta di misure protettive del patrimonio
L’imprenditore, qualora ritenga necessario proteggere il patrimonio da iniziative che, come evidenziato nella citata Relazione, “possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa”, contestualmente alla domanda di nomina dell’esperto o successivamente, può richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio stesso.
In tal caso i creditori, dal giorno della pubblicazione di tale richiesta nel Registro Imprese, non possono:
- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
- iniziare / proseguire azioni esecutive / cautelari sul patrimonio / beni / diritti con i quali è esercitata l’attività.
La pubblicazione della richiesta impedisce, dal predetto giorno e fino alla conclusione delle trattative / archiviazione della richiesta di composizione negoziata, che siano pronunciate la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o l’accertamento dello stato di insolvenza.
L’efficacia delle misure è subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al Tribunale con il quale l’imprenditore richiede la conferma / modifica delle misure protettive nonché l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per il buon esito delle trattative.
Con la domanda di nomina dell’esperto ovvero successivamente l’imprenditore può dichiarare che dalla pubblicazione della stessa e fino alla conclusione delle trattative / archiviazione della richiesta di composizione negoziata non si applicano nei suoi confronti:
- gli obblighi di ricapitalizzazione in materia di riduzione del capitale sociale per perdite di oltre 1/3 ovvero di riduzione al di sotto del minimo legale;
- la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.