Indennità COVID collaboratori sportivi – Art. 12
È confermata l’estensione al mese di giugno 2020 dell’indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già “attivi” alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.
L’indennità in esame:
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, Decreto Cura Italia;
- è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / indennità di cui sopra.
Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.
I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell’indennità in esame non devono presentare un’ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.
Indennità Covid soggetti iscritti a casse previdenziali private – Art. 13
L’art. 44, del “Decreto Cura Italia” ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e (Casse Interprofessionali).
Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private. In particolare si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un’indennità di € 600 per il mese di marzo.
L’art. 78, del Decreto Rilancio ha esteso la spettanza dell’indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione.
Ora, è confermato che ai fini della completa attuazione di quanto previsto, ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.
I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e (Casse Interprofessionali), che non hanno già beneficiato dell’indennità, possono richiedere il riconoscimento dell’indennità di € 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell’attività il 31.5.2020 (anziché il 30.4.2020).
Per l’accesso all’indennità i predetti soggetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.
Credito d’imposta Sanificazione /Acquisto DPI – Art.31
Il Decreto Rilancio, ha previsto a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori / utenti (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti.
L’Agenzia ha approvato l’apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere da presentare entro il 7.9.2020.
La stessa Agenzia ha reso nota la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.
In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono incrementate le risorse destinate al credito d’imposta sopra accennato, di € 403 milioni (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).
Tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).
L’incremento della dotazione finanziaria comporta un aumento della percentuale fruibile, che risulta pari a 47,1617% (anziché 15,6423%), risultante dal rapporto € 603.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Alla luce della nuova quantificazione della predetta percentuale l’ammontare massimo spettante del credito in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%).
Al fine di “recepire” il suddetto incremento dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, si ritiene necessario attendere l’emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sono state altresì abrogate le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro di (da Decreto Rilancio) riguardanti la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:
- apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI.
Sospensione Ammortamenti – Art. 60
La conversione del decreto ha previsto il “congelamento” degli ammortamenti 2020 delle immobilizzazioni (materiali / immateriali). Nello specifico viene consentito di non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi al 2020 dei beni materiali / immateriali. Tale possibilità ha effetti solo civilistici, in quanto è garantita la deducibilità fiscale degli stessi sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP. A fronte della sospensione in oggetto è richiesta l’iscrizione di una riserva indisponibile in sede di destinazione dell’utile d’esercizio. Le ragioni della deroga devono essere esposte nella Nota Integrativa.
Proroga moratoria finanziamenti alle Pmi – Art. 65
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE, con sede in Italia. In particolare:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
È confermato che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.
Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:
- già ammesse alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
È confermato che per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive a decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.
Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.
Rimborsi Pagamenti Elettronici (“CASHBACK”) – Art. 73
Al fine di dare attuazione al “cashback” previsto dalla Finanziaria 2020, ai sensi dei quali è stabilito il riconoscimento di un rimborso in denaro, per incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, è confermato che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni. Vengono previste, inoltre, le possibili forme di adesione volontaria e i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.
Sul punto va evidenziato che il Garante per la Privacy in data 14.10.2020 ha espresso parere favorevole in merito alla bozza di regolamento di attuazione predisposta dal MEF.
In particolare la bozza del regolamento prevede la registrazione del soggetto interessato sul Portale APP IO o sul sito della propria banca e il “rimborso” al consumatore calcolato al termine di ogni semestre. L’avvio dell’iniziativa è previsto dal mese di dicembre “in via sperimentale” con erogazione del “rimborso” a febbraio 2021.
Deduzione Forfetarie Autotrasportatori – Art. 84
È confermato l’incremento per il 2020 di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla Finanziaria 2006.