Il decreto prevede un contributo a Fondo Perduto per “i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Per beneficiare del contributo a fondo perduto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).
Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il calcolo dell’importo del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Riepilogando:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000euro nel periodo d’imposta 2019;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni nel periodo d’imposta 2019;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), è previsto un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente il contributo può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’ istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno decisi con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
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