Per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso CONI / CIP / Federazioni sportive nazionali / discipline sportive associate / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP / società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività, il decreto Sostegni- Bis prevede un’indennità.
L’ indennità in oggetto:
– € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
– € 1.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
– € 800 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente e assimilati, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità COVID-19;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 220 milioni per il 2021).
I soggetti interessati sono tenuti ad autocertificare la sussistenza delle condizioni richieste.
Per i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione sportiva (art. 96 DL nr. 18/2020) che hanno presentato domanda sia a Sport e Salute spa che all’INPS con conseguente riconoscimento di una delle indennità COVID-19 sopra citate o altre indennità o misure di sostegno previste nel periodo dell’emergenza, fermo restando il divieto di cumulo, Sport e Salute spa acquisisce dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati a favore dei predetti soggetti al fine di quantificare l’ammontare dell’indennità spettante, detraendo le somme già erogate da Sport e Salute spa ovvero dall’INPS.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per tale ultima indennità, i soggetti interessati presentano, sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal MEF, una dichiarazione che sostituisce la dichiarazione resa all’atto della presentazione delle domande per la percezione dell’indennità di cui al citato art. 96.