Redditi dipendenti
La struttura del Quadro C non ha subito modifiche tuttavia, va considerato che dal 2022:
- l’ “ulteriore detrazione” (di cui all’art. 2, DL n. 3/2020) prevista per i redditi tra € 28.000 e
€ 40.000 non è più riconosciuta;
- il “trattamento integrativo” (€ 1.200) è riconosciuto ai soli lavoratori con:
– reddito complessivo non superiore a € 15.000
e
– imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Se il reddito complessivo è compreso tra € 15.001 e € 28.000 è necessario che la somma di determinate detrazioni (per familiari a carico / lavoro dipendente e assimilati / interessi passivi su prestiti o mutui agrari /interessi passivi mutui abitazione principale / spese sanitarie, per veicoli disabili e cani da guida rateizzate / interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica / rate residue altre detrazioni) sia maggiore dell’imposta lorda e in tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’imposta lorda e le citate detrazioni, nel limite massimo di € 1.200.
Oneri e spese
Nel Quadro E, riservato all’esposizione degli oneri detraibili / deducibili, segnaliamo i seguenti aggiornamenti:
SEZIONE I – INTERESSI PASSIVI ACQUISTO / COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale, è necessario evidenziare separatamente gli importi dipendenti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall’1.1.2022.
Tale suddivisione è richiesta per verificare la spettanza del trattamento integrativo sopra citato, in presenza di “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali” compreso tra € 15.001 e € 28.000.