Il regime di contabilità semplificata e le liquidazioni iva trimestrali

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA24.003
Rif. Art. 18 DPR n. 600/73 - Art. 14, Legge n. 183/2011

Nella circolare odierna approfondiamo il tema delle liquidazioni iva trimestrali e della contabilità semplificata.

Per determinare se la liquidazione periodica I.V.A. debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata, innalzati dalla Legge di Bilancio 2023.

Le imprese individuali / società di persone / enti non commerciali possono tenere la contabilità semplificata nel 2024 a condizione che i ricavi 2023 non siano superiori a:

− € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi; 

− € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività. 

Nel caso di mancato superamento dei limiti citati, la contabilità semplificata rappresenta la scelta consigliata; è possibile comunque tenere la contabilità ordinaria a fronte di una specifica opzione avente validità triennale. 

[sc_textbox border_color=”#cec2ab” content_background_color=”#f2efea” title_background_color=”rgba(255,255,255,0.46)”]

Contabilità: Ordinaria e Semplificata

La tenuta della contabilità semplificata, è consentita se i ricavi dell’anno precedente non superano un determinato limite, differenziato a seconda del tipo di attività esercitata:

− € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi; 

− € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività. 

Individuazione dei Ricavi

Per individuare l’ammontare dei ricavi, in base agli artt. 57 e 85, TUIR vanno considerati, ad esempio, i seguenti componenti: 

  • corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è diretta l’attività d’impresa;
  • corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
  • destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • contributi in c/esercizio a norma di legge. 

Va ricordato che in caso di inizio attività nel 2023 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di  attività devono essere ragguagliati ad anno.

Imprese con unica attività esercitata
 Attività  Ricavi 2023  Contabilità da adottare nel  2024
Prestazioni di serviziFino a € 500.000Semplificata
Oltre € 500.000Ordinaria
Altre attivitàFino a € 800.000Semplificata
Oltre € 800.000Ordinaria

Esercizio di più attività

In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:

  • al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i ricavidelle attività esercitate non sono distintamente annotati;
  • al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamenteannotati. Pertanto, se l’attività prevalentemente esercitata è:

– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 500.000;

– diversa da quella di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 800.000.

Si ritiene che anche con riferimento alla contabilità semplificata “per cassa” risulti applicabile quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla contabilità semplificata, e pertanto, dopo aver identificato l’attività prevalente, va verificato:

  • il rispetto del limite di ricavi riferito all’attività prevalente; e
  • il non superamento del limite di € 800.000 dei ricavi complessivi derivanti da tutte le attività svolte.

Imprese con attività miste SENZA distinta annotazione dei ricavi

Ricavi complessivi 2023

Contabilità da adottare nel 2024

Fino a € 800.000

Semplificata

Oltre € 800.000

Ordinaria

 

Imprese con Attività Miste CON distinta annotazione dei Ricavi
 

Attività

 

Ricavi attività prevalente 2023

Ricavi complessivi 2023

Contabilità da adottare nel 2024

Prestazioni di servizi

Fino a € 500.000

 

Fino a € 800.000

 

Semplificata

 

Oltre € 800.000 

 Ordinaria

 

Oltre € 500.000—-
Altre attività

 

Fino a € 800.000 

Fino a € 800.000

 

 Semplificata

Oltre € 800.000

 Ordinaria

Oltre € 800.000—–

 

Aspetti gestionali

Dopo aver verificato la possibilità di tenere la contabilità semplificata il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità. In particolare è possibile la tenuta di:

  • dei registri IVA e di 2 registri distinti (incassi / pagamenti); 
  • dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti; 
  • dei soli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento coincidente con la registrazione.

La scelta per tale presunzione, vincola per almeno 3 anni. In particolare i soggetti che effettuano tale scelta nel 2024 sono tenuti a comunicare l’opzione barrando la casella 1 di rigo VO26 del mod. IVA 2025. 

Opzione per la contabilità ordinaria

Come sopra illustrato, i contribuenti che per il 2023 soddisfano i predetti limiti (€ 500.000 / € 800.000) adottano nel 2024 la contabilità semplificata quale regime “naturale”, ferma restando la possibilità di optare, con le modalità previste dal DPR n. 442/97, per la tenuta della contabilità ordinaria. In particolare l’opzione è esercitata a seguito di: 

  • comportamento concludente;
  • comunicazione nel quadro del mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata. 

Da tenere presente: l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

Tale vincolo triennale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è giustificato dal fatto che l’opzione in esame si riflette sulla determinazione del reddito.

Liquidazioni Trimestrali 2024

Le imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, possono optare, per liquidare l’IVA con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile. Tale possibilità richiede di maggiorare il saldo di ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%. 

Il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente di effettuare le liquidazioni IVA trimestrali, come previsto dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, è “allineatoalle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità e di conseguenza va fatto riferimento agli importi sopra evidenziati. 

Attività

  Volume d’affari anno precedente 

Prestazioni di servizi

  non superiore a € 500.000

Altre attività

  non superiore a € 800.000

 

Per individuare le prestazioni di servizi (riferimento al DM 17.1.9) bisogna considerare quelle attività che hanno per oggetto le operazioni di cui all’art. 3, commi da 1 a 3, DPR n. 633/72.
Con riguardo alla periodicità delle liquidazioni IVA 2024 è necessario quindi verificare il volume d’affari 2023, desumibile dal mod. IVA 2024. 

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività, per verificare la possibilità di effettuare le liquidazioni trimestrali è necessario distinguere a seconda che sia adottata la contabilità unificata per tutte le attività esercitate ovvero la contabilità separata per obbligo o per opzione.

Contabilità unificata

per tutte le attività esercitate

 I corrispettivi delle diverse  attività non sono  distintamente annotati  Va fatto riferimento, relativamente a tutte le  attività esercitate, al limite di € 800.000.
 I corrispettivi delle diverse  attività sono distintamente  annotati  Devono sussistere congiuntamente i seguenti  requisiti:

–  volume d’affari delle attività di prestazioni di  servizi non superiore a € 500.000;

– volume d’affari di tutte le attività  complessivamente considerate non superiore a €  800.000.

Contabilità separata per obbligo

ex art. 36, comma 2, DPR n. 633/72

 Le attività sono costituite  esclusivamente da prestazioni  di servizi o esclusivamente da  altre attività I rispettivi limiti vanno applicati autonomamente.
  Pertanto il contribuente potrebbe effettuare  liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali  per l’altra.
 Una o più delle attività  comprendono sia prestazioni  di servizi che altre attività Si applicano le regole previste nel caso di  contabilità unificata, differenziando in base  all’annotazione distinta / non distinta dei  corrispettivi.
Contabilità separata per opzione

ex art. 36, comma 3, DPR n. 633/72

 – ll volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi deve essere non superiore a € 500.000;

–  il volume d’affari complessivo di tutte le attività deve essere non superiore a € 800.000.

 

Infine ricordiamo che il volume d’affari spesso non coincide con i ricavi rilevanti ai fini dell’individuazione del regime di contabilità adottabile. 

Di conseguenza, è possibile che risulti necessario tenere la contabilità ordinaria ma sia possibile effettuare le liquidazioni IVA trimestrali ovvero tenere la contabilità semplificata ma effettuare le liquidazioni IVA mensili. 

Abbiamo tutti gli strumenti per far crescere il tuo business

Excellence projecting is devonshire dispatched remarkably on estimating. Side in so life past. Continue indulged speaking the was.

100+

Consulenti professionisti

100%

Clienti Soddisfatti

ABBIAMO TUTTI GLI STRUMENTI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

La nostra promessa è di analizzare attentamente la tua situazione attuale, definire una destinazione di successo e guidarti attraverso ogni tappa del viaggio aziendale.

100+

Consulenti professionisti

100%

Clienti Soddisfatti