La tenuta della contabilità semplificata, è consentita se i ricavi dell’anno precedente non superano un determinato limite, differenziato a seconda del tipo di attività esercitata:
− € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;
− € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività.
Individuazione dei Ricavi
Per individuare l’ammontare dei ricavi, in base agli artt. 57 e 85, TUIR vanno considerati, ad esempio, i seguenti componenti:
- corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è diretta l’attività d’impresa;
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
- destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- contributi in c/esercizio a norma di legge.
Va ricordato che in caso di inizio attività nel 2023 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati ad anno.
| Imprese con unica attività esercitata |
| Attività | Ricavi 2023 | Contabilità da adottare nel 2024 |
| Prestazioni di servizi | Fino a € 500.000 | Semplificata |
| Oltre € 500.000 | Ordinaria |
| Altre attività | Fino a € 800.000 | Semplificata |
| Oltre € 800.000 | Ordinaria |
Esercizio di più attività
In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
- al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i ricavidelle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamenteannotati. Pertanto, se l’attività prevalentemente esercitata è:
– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 500.000;
– diversa da quella di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 800.000.
Si ritiene che anche con riferimento alla contabilità semplificata “per cassa” risulti applicabile quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla contabilità semplificata, e pertanto, dopo aver identificato l’attività prevalente, va verificato:
- il rispetto del limite di ricavi riferito all’attività prevalente; e
- il non superamento del limite di € 800.000 dei ricavi complessivi derivanti da tutte le attività svolte.
Imprese con attività miste SENZA distinta annotazione dei ricavi |
Ricavi complessivi 2023 | Contabilità da adottare nel 2024 |
Fino a € 800.000 | Semplificata |
Oltre € 800.000 | Ordinaria |
| Imprese con Attività Miste CON distinta annotazione dei Ricavi |
| Attività | Ricavi attività prevalente 2023 | Ricavi complessivi 2023 | Contabilità da adottare nel 2024 |
Prestazioni di servizi | Fino a € 500.000 | Fino a € 800.000 | Semplificata |
| Oltre € 800.000 | Ordinaria |
| Oltre € 500.000 | —- |
| Altre attività | Fino a € 800.000 | Fino a € 800.000 | Semplificata |
Oltre € 800.000 | Ordinaria |
| Oltre € 800.000 | —– |
Aspetti gestionali
Dopo aver verificato la possibilità di tenere la contabilità semplificata il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità. In particolare è possibile la tenuta di:
- dei registri IVA e di 2 registri distinti (incassi / pagamenti);
- dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti;
- dei soli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento coincidente con la registrazione.
La scelta per tale presunzione, vincola per almeno 3 anni. In particolare i soggetti che effettuano tale scelta nel 2024 sono tenuti a comunicare l’opzione barrando la casella 1 di rigo VO26 del mod. IVA 2025.
Opzione per la contabilità ordinaria
Come sopra illustrato, i contribuenti che per il 2023 soddisfano i predetti limiti (€ 500.000 / € 800.000) adottano nel 2024 la contabilità semplificata quale regime “naturale”, ferma restando la possibilità di optare, con le modalità previste dal DPR n. 442/97, per la tenuta della contabilità ordinaria. In particolare l’opzione è esercitata a seguito di:
- comportamento concludente;
- comunicazione nel quadro del mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata.
Da tenere presente: l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
Tale vincolo triennale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è giustificato dal fatto che l’opzione in esame si riflette sulla determinazione del reddito.