Sospensione del Cashback
La Finanziaria 2020 ha previsto il cash back, ossia il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano abitualmente acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.
Il MEF ha poi definito le modalità attuative applicabili al Cashback, prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso speciale a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.
Ora con il Decreto Omnibus viene prevista la sospensione del Cashback per il secondo semestre 2021.
Il testo normativo prevede inoltre i termini per l’accredito dei rimborsi speciali relativi al primo semestre 2021 e primo semestre 2022 e li posticipa rispettivamente al 30.11.2021 e 30.11.2022.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24 e solo dopo il sostenimento della spesa.
L’aderente può reclamare la mancata / inesatta contabilizzazione nell’APP IO/ issuer convenzionati:
- per gli accrediti relativi al primo semestre 2021, a partire dal 15.7 fino al 29.8.2021;
- per gli accrediti relativi al primo semestre 2022, dal 15.7 al 29.8.2022.
Credito d’imposta e strumenti elettronici di pagamento
Il decreto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/ lavoro autonomo che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 acquistano/ noleggiano / utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).
Il credito d’imposta:
– è parametrato al costo di acquisto/ noleggio / utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di
convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
– è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 160, in misura differenziata a
seconda dei ricavi / compensi 2020, come segue.
| Ricavi 2020 | Credito d’imposta |
| |
| non superiori a € 200.000 | 70% |
| superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000 | 40% |
| superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 | 10% |
Inoltre, agli esercenti attività d’impresa/ lavoro autonomo che nel 2022 acquistano/ noleggiano / utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 320, nelle seguenti misure:
Ricavi 2020 | Credito d’imposta |
| |
non superiori a € 200.000 | 100% |
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000 | 70% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 | 40% |
I crediti d’imposta in esame:
- devono essere indicati nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi in cui interviene il relativo utilizzo;
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Commissioni Credito d’imposta
È incrementato, dal 30% al 100%, il credito d’imposta relativo alle commissioni maturate nel periodo 1.7.2021-30.6.2022 sui pagamenti elettronici effettuati tramite i predetti strumenti di pagamento (POS / evoluti) spettante alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
Eliminazione Contributo a Fondo Perduto
Il Decreto Omnibus ha soppresso la disposizione contenuta al comma 30 del decreto Sostegni-bis e pertanto è stato eliminato anche il contributo a favore di soggetti con ricavi/ compensi 2019 da € 10 milioni a € 15 milioni.
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