Per quanto riguarda la detrazione del 110% risulta una generale conferma degli interventi agevolabili.
Con riferimento ai tempi della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all’edificio oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).
Rateazione Detrazione Spettante
Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante vada effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022.
La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:
- installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti
interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”;
- installazione delle “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento di
riqualificazione energetica “trainante”.
Impianti Solari Fotovoltaici
- Viene confermato l’importo massimo di spesa agevolabile di € 48.000 e comunque di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Resta poi applicabile il limite di € 1.600 per ogni kW di potenza nominale già previsto;
- Viene disposto che per individuare la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come più avanti riportato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.
Colonnine di ricarica veicoli elettrici
É confermato che rientra tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti” l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, “colonnine di ricarica”.
Per quanto riguarda:
- l’importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di:
– € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– € 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine;
– € 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine;
fermo restando che l’agevolazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare:
- per la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come di seguito illustrato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.
Proroga termini sostenimento spese agevolabili
La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.
In particolare risulta ora che:
- per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
– 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
– 70% per le spese sostenute nel 2024;
– 65% per le spese sostenute nel 2025.
Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:
– da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
– da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;
– per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
- la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (“villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- per gli interventi “trainanti” effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) / enti assimilati:
– è già previsto che la detrazione è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, qualora alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.6.2023;
– inoltre, nel caso in cui alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023.
È disposta inoltre l’estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati dall’art. 119, comma 3-bis (DL n. 34/2020) anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate.
Infine è stato definito che quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti”.
Interventi in comuni colpiti da eventi sismici del 2009
Nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 con dichiarazione dello stato di emergenza, (per i casi disciplinati dal comma 8-bis), la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2025:
- per gli interventi di risparmio energetico “trainanti” “per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;
- con la maggiorazione del 50% del limite di spesa agevolabile;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, “per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ”.
Asseverazione congruità delle spese
Integrando quanto disposto nell’art.119 (DL n. 34/2020), ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese:
- sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.
- i prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) “devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:
– di riduzione del rischio sismico;
– rientranti nel “bonus facciate”;
– di recupero edilizio.
Visto di conformità per detrazione in dichiarazione
Recependo quanto previsto dal citato Decreto Controlli antifrodi, ora soppresso, è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.
È confermato che sono esclusi da tale nuovo adempimento i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Fattori di conversione per classe energetica detrazione 110%
Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali, necessari per la detrazione del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici che richiede il miglioramento della classe energetica, è disposto che per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19.7.2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.