A seconda del livello di affidabilità ottenuto dal contribuente sono riconosciuti specifici benefici premiali.
L’art. 14, D.Lgs. n. 1/2024 ha aumentato:
- da € 50.000 a € 70.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da € 20.000 a € 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP (lett. a);
- da € 50.000 a € 70.000 la soglia di esonero dall’apposizione del visto di conformità / prestazione della garanzia, per i rimborsi IVA (lett. b).
A seguito delle novità introdotte, con riferimento alle premialità di cui alle citate lett. a) e b) l’Agenzia ha introdotto le seguenti 2 fattispecie:
| Esonero apposizione visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA / IRPEF / IRES / IRAP (lett. a) |
| Fattispecie 1 Punteggio di affidabilità almeno pari a: - 9 per il 2023
- 9 media 2022 – 2023
| Esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:- € 70.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2025 relativo al 2024;
- € 70.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri 2025 (mod. TR);
- € 50.000 annui, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2024 relativo al 2023.
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| Fattispecie 2 Punteggio di affidabilità almeno pari a: - 8 per il 2023
- 8,5 media 2022 – 2023
| Esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:- € 50.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2025 relativo al 2024;
- € 50.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri 2025 (mod. TR);
- € 20.000 annui, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2024 relativo al 2023.
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Per i soggetti che conseguono sia redditi d’impresa che di lavoro autonomo l’accesso ai benefici premiali è consentito a condizione che:
- per entrambe le categorie reddituali siano applicati i relativi ISA (se previsti);
- il punteggio risultante dall’applicazione di ciascun ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, affinché i benefici premiali possano essere riconosciuti, è necessario che:
sia previsto per l’attività esercitata uno specifico ISA e non sussista una causa di esclusione.
L’obbligo della sola compilazione del mod. ISA ai fini dell’acquisizione dei dati non consente l’accesso ai benefici premiali.
Esonero visto di conformità compensazione credito iva / irpef / ires / irap
Va evidenziato che:
- con riferimento alle predette soglie di esonero riferite al credito IRPEF / IRES / IRAP, l’Agenzia ha precisato che il limite di € 50.000 (fattispecie 1) / 20.000 (fattispecie 2) va verificato per singola imposta. Pertanto, in presenza di due diversi crediti di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente superiori alla soglia, gli stessi possono essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.
Nel caso in cui l’utilizzo di uno dei crediti che hanno origine dalla medesima dichiarazione superi € 50.000 / 20.000, la dichiarazione va vistata nella sua completezza.
L’utilizzo in compensazione del credito per un importo superiore a € 5.000 annui è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge.
- le soglie di esonero riferite al credito IVA sono cumulative, riguardando la compensazione effettuata nel 2025. L’utilizzo di tutto / parte del beneficio di esenzione per i crediti IVA trimestrali limita l’eventuale ulteriore utilizzo (trimestrale / annuale), in quanto l’importo complessivo dell’esonero per la compensazione effettuata nell’anno è pari a € 70.000 (fattispecie 1) / 50.000 (fattispecie 2).
Esonero visto di conformità / garanzia rimborso credito iva
La soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità / presentazione della garanzia pari a € 70.000 (fattispecie 1) / 50.000 (fattispecie 2), si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel 2025.
Come accennato, l’accesso a tale premialità non può essere ottenuto tramite la media dei punteggi 2022 – 2023.
I termini di decadenza per l’attività di accertamento riferita al reddito d’impresa / lavoro autonomo con riferimento all’IVA, sono ridotti di 1 anno nei confronti dei soggetti con un livello di affidabilità, almeno pari a 8 per il 2023.
È prevista l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici a favore del soggetto che raggiunge un punteggio di affidabilità almeno pari a:
- 8,5 per il 2023;
- 9 quale media 2022 – 2023;
Inoltre per il soggetto che raggiunge un punteggio di affidabilità almeno pari a 9 per il 2023, ovvero quale media 2022 – 2023, in aggiunta ai precedenti benefici, è prevista:
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Il contribuente può indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, con effetti anche ai fini IRAP / IVA.
L’indicazione degli ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di sanzioni / interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che:
– risulta ampliato il novero dei benefici fiscali già previsti dall’art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017 riconosciuti ai contribuenti considerati più affidabili sulla base del punteggio ISA;
– la premialità in esame non richiede l’emanazione di un apposito Provvedimento che, per ciascun anno, individua le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, poiché la soglia di riferimento è già individuata dalla norma.