ISA e dichiarazioni precompilate 2026: le novità fiscali tra regime premiale e nuovi accessi digitali

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 26.018
Riferimenti normativi: Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 123160/2026; DM 31 marzo 2026; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 128479/2026; Art. 4 DLgs. 12 giugno 2025 n. 81; Art. 4 comma 6-quinquies DPR 322/1998; Art. 1 comma 1-bis DLgs. 175/2014.

L’Agenzia delle Entrate ha definito alcune importanti novità operative che interesseranno contribuenti, professionisti e intermediari nel corso del 2026. Da un lato vengono confermati i punteggi ISA necessari per accedere ai benefici del regime premiale, con un sistema che assume ora carattere stabile anche per gli anni successivi. Dall’altro cambiano tempi e modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate, con una distinzione più marcata tra modelli 730 e REDDITI PF. Le novità introdotte riguardano sia gli aspetti legati alla compliance fiscale sia quelli relativi alla gestione digitale delle dichiarazioni, ampliando inoltre il ruolo di soggetti delegati e persone di fiducia. Il quadro che emerge è quello di un sistema sempre più orientato alla digitalizzazione degli adempimenti e alla valorizzazione dell’affidabilità fiscale dei contribuenti.

Regime premiale ISA confermato anche per gli anni successivi

Con il provvedimento n. 123160, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i livelli di affidabilità fiscale necessari per accedere ai benefici del regime premiale ISA relativi al periodo d’imposta 2025. La principale novità consiste nel fatto che il provvedimento non avrà efficacia limitata a un solo anno, ma continuerà ad applicarsi anche ai periodi successivi, salvo eventuali future modifiche dei livelli di affidabilità richiesti.
Rimangono invariati rispetto allo scorso anno sia i punteggi richiesti sia le agevolazioni riconosciute ai contribuenti considerati fiscalmente affidabili. Per i soggetti che raggiungono un punteggio almeno pari a 9, oppure una media semplice tra 2024 e 2025 equivalente, sono previsti importanti esoneri dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA, oltre a benefici relativi alle imposte dirette e all’IRAP.
Restano inoltre accessibili vantaggi aggiuntivi come l’esclusione dalla disciplina delle società non operative e dagli accertamenti sintetici entro determinati limiti. Anche punteggi inferiori consentono comunque l’accesso a benefici ridotti, confermando la logica premiale del sistema ISA. Viene ribadito che i contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale possono usufruire dei benefici indipendentemente dal punteggio ottenuto.

Affidabilità fiscale e strategie di controllo dell’Agenzia

Il nuovo provvedimento conferma anche il collegamento tra risultati ISA e attività di controllo fiscale. In particolare, un livello di affidabilità pari o inferiore a 6 continuerà a rappresentare un elemento considerato dall’Agenzia delle Entrate nelle strategie di analisi del rischio di evasione fiscale. Questo non significa automaticamente l’avvio di verifiche o controlli, ma il punteggio resta uno degli indicatori utilizzati per orientare le attività di monitoraggio. L’Agenzia aveva già chiarito in passato che un risultato compreso tra 6 e 7,99 non determina di per sé l’attivazione di controlli automatici, ma può contribuire alla valutazione complessiva del profilo fiscale del contribuente. Parallelamente, il raggiungimento di livelli di affidabilità più elevati continua a produrre effetti favorevoli anche sul piano degli accertamenti. Un punteggio pari almeno a 8 consente infatti la riduzione di un anno dei termini di accertamento relativi ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo. La logica del sistema resta quindi quella di incentivare comportamenti fiscali coerenti e trasparenti, premiando i soggetti ritenuti più affidabili attraverso semplificazioni operative e una riduzione dell’esposizione ai controlli.

Dichiarazioni precompilate 2026: scadenze differenziate tra 730 e REDDITI PF

Sul fronte delle dichiarazioni precompilate, il 2026 introduce una gestione distinta tra modelli 730 e modelli REDDITI PF. Le dichiarazioni 730 sono disponibili online dal 30 aprile 2026, mentre per i modelli REDDITI PF occorrerà attendere il 20 maggio. La differenza temporale deriva dalle modifiche normative introdotte dal DLgs. 81/2025, che ha ridefinito le tempistiche di trasmissione delle Certificazioni Uniche relative ai redditi da lavoro autonomo.
Proprio questo slittamento ha reso necessario posticipare la disponibilità delle precompilate REDDITI PF.

Per il modello 730, dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione e consentire agli intermediari delegati di richiedere l’accesso ai dati del contribuente e solo dal 14 maggio sarà invece possibile modificare, accettare e trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate, con scadenza fissata al 30 settembre 2026.

Per i modelli REDDITI PF, oltre alla consultazione disponibile dal 20 maggio, le modifiche potranno essere effettuate dalla stessa data mentre l’invio telematico partirà dal 27 maggio.

Il termine finale di presentazione sarà il 2 novembre 2026, considerando che il 31 ottobre cadrà di sabato.

Nuove modalità di accesso e ampliamento del ruolo della persona di fiducia

Le novità non riguardano soltanto le scadenze, ma anche le modalità di accesso ai servizi telematici collegati alla dichiarazione precompilata. Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ridefinisce infatti il ruolo dei soggetti autorizzati ad operare per conto del contribuente, ampliando in particolare le funzioni attribuite alla cosiddetta “persona di fiducia”. Questa figura, già prevista per l’utilizzo dei servizi online dell’area riservata, potrà ora svolgere ulteriori attività operative. Tra queste rientrano la gestione delle autorizzazioni relative agli eredi che devono presentare la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto e la possibilità di inviare il modello 730 congiunto, purché autorizzata da entrambi i coniugi interessati. Rimangono inoltre confermate le diverse modalità di accesso per CAF, professionisti abilitati e altri intermediari incaricati della trasmissione telematica. Per questi ultimi viene precisato che l’accesso ai modelli REDDITI PF sarà consentito fino al 1° febbraio dell’anno successivo, tenendo conto dei termini previsti per l’invio tardivo della dichiarazione. L’intervento normativo si inserisce quindi in un percorso di progressiva digitalizzazione dei servizi fiscali, con l’obiettivo di rendere più flessibile e accessibile la gestione degli adempimenti tributari.

L’evoluzione delle procedure fiscali conferma una tendenza sempre più orientata alla semplificazione digitale e alla valorizzazione della collaborazione tra contribuenti, intermediari e amministrazione finanziaria.

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