Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato sul rapporto tra il diritto del socio non amministratore di srl di essere informato sullo svolgimento degli affari sociali e di avere accesso ai documenti relativi all’amministrazione e il diritto all’informazione preventiva di cui gode il socio in vista dell’assemblea di approvazione del bilancio, precisando che la violazione del primo non comporta, di per sé, l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio.
Mentre l’art. 2429 comma 3 c.c. prevede, ai fini di una corretta e completa informazione dei soci, che il progetto di bilancio e le allegate relazioni restino depositate presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione, l’art. 2476 comma 2 c.c. riconosce al socio non amministratore di srl il diritto di consultare tutti i documenti relativi alla gestione sociale, gravando, per converso, gli amministratori dell’onere di metterli a sua disposizione.
Ai fini della (in)validità della delibera di approvazione del bilancio, il Tribunale di Roma sembrerebbe, tuttavia, valorizzare la mancata consegna della documentazione richiesta dal socio allo scopo di chiarire il contenuto di alcune specifiche poste.
Riepilogando, quindi, con la decisione del tribunale romano viene confermato il principio per cui la mancata consegna della documentazione richiesta dal socio, relativa all’amministrazione della società, pur integrando la violazione del diritto all’informazione di cui all’art. 2476 comma 2 c.c., non rende invalida la delibera di approvazione del bilancio (e il bilancio stesso); invalidità che sussiste, invece, nel caso in cui il bilancio sia viziato da un intrinseco difetto di chiarezza, in mancanza dei necessari chiarimenti da parte degli amministratori nel corso dell’assemblea.