Recentemente l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle novità sulle dichiarazioni fiscali così come sono state introdotte dal Decreto Adempimenti e dal DLgs n.13 del 12.2.2024.
Gli aggiornamenti si articolano su tre filoni principali:
- i termini di presentazione delle dichiarazioni;
- l’ambito di utilizzo del modello 730;
- la semplificazione della dichiarazione precompilata.
Con riferimento al primo punto e in base alle ultime disposizioni legislative quindi, (con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023), il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato differito:
– dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti “solari”;
– dalla fine del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per le società di capitali con esercizio non coincidente all’anno solare.
Rimane comunque valida la disciplina transitoria (DLgs. 1/2024), secondo cui per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione.
I termini previgenti rimangono applicabili anche nel caso in cui il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024.
In ogni caso dal 2025 la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi per l’annualità 2024 dovrà avvenire entro il 30 settembre 2025 e i soggetti “non solari” dovranno provvedere entro la fine del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate riporta anche ulteriori utilizzi del modello 730/2024:
- per indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi della L. 197/2022;
- per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
- per assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e determinare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta cripto-attività).
Viene inoltre ricordata la possibilità, di presentare il modello 730/2024 con la formula “senza sostituto d’imposta” anche nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Infine va segnalata la possibilità (art .38 DLgs. 13/2024) di effettuare una presentazione semplificata della precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e di pensione:
“l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un’apposita area riservata del sito internet dell’ Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato.