Per il 2024 è prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.
Abolizione aliquota iva ridotta del 5%
Intervenendo sulla Tabella A, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è disposta la soppressione del:
- n. 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”.
I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 e sono pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;
– “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– preparazioni alimentari di farine,semole,semolini,amidi,fecole o estratti di malto perl ’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
– pannolini per bambini;
– seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.
Con riferimento ai predetti prodotti:
- è disposta la modifica a seguito della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%:
– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– estratti di malto;
– preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso;
- nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserita la modifica ai sensi della quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;
- nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%.