Con il Decreto Rilancio, il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del cosiddetto “sconto in fattura” al posto della fruizione diretta della detrazione spettante.
L’opzione di trasformare la detrazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, o in “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 si riferisce agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
- efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
- adozione di misure antisismiche (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Si evidenzia che, in caso di:
- riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (sconto in fattura) il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Inoltre, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal cosiddetto “sconto in fattura”:
- può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.
Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
È inoltre stabilito che, ai fini dell’opzione per la cessione / sconto in fattura:
- per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale. É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione) e l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
In caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Le spese sostenute per l’ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%.