La remunerazione degli amministratori: aspetti fiscali

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.023
Rif. Art. 56, 95, TUIR - Circolare Agenzia Entrate 18.6.2001, n. 57/E - Circolare Agenzia Entrate 12.12.2001, n. 105/E
- Cassazione 16.1.2025, n. 1051

L’articolo 2389 del Codice Civile prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo debbano essere determinati al momento della nomina o, in alternativa, dall’assemblea dei soci.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della deducibilità fiscale del compenso, è indispensabile una specifica delibera assembleare.

Nell’articolo di oggi proponiamo un approfondimento sugli aspetti fiscali legati alla remunerazione degli amministratori.

In generale

Il compenso spettante all’amministratore rappresenta l’importo definito dall’assemblea dei soci a favore dell’organo amministrativo, che può essere costituito da un singolo soggetto o da un consiglio composto da più membri.

Tale remunerazione costituisce un costo per la società, consentendo la retribuzione dell’amministratore o del consiglio di amministrazione e contribuendo, al contempo, alla riduzione del reddito imponibile e dell’utile d’esercizio.

La determinazione del compenso deve avvenire contestualmente alla nomina o, in alternativa, tramite un’apposita delibera assembleare. È comunque sempre prerogativa dell’assemblea dei soci stabilire l’entità del compenso e le modalità della sua corresponsione.

La Corte di Cassazione ha chiarito che è necessaria una delibera societaria espressa, specificamente riferita alla determinazione del compenso: non è, infatti, sufficiente desumerla implicitamente dalla delibera di approvazione del bilancio.

L’assenza di tale delibera produce conseguenze rilevanti sia sotto il profilo civilistico, rendendo nullo l’eventuale atto con cui gli amministratori si siano autonomamente determinati il compenso, sia sotto il profilo fiscale, poiché in mancanza di una corretta deliberazione, l’importo corrisposto non sarà considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Aspetti fiscali della remunerazione

I compensi agli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa, ossia nel periodo d’imposta nei quali sono corrisposti. Tale regola è applicabile anche nelle società di persone. In particolare:

  • se gli amministratori sono considerati co.co.co. il compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e si applica il principio di cassa allargato. Sono pertanto deducibili nell’anno X0 i compensi erogati fino al 12.1 dell’anno successivo, sempreché siano riferiti all’anno X0. L’applicazione del criterio di cassa allargata è giustificato da un principio di simmetria con la tassazione in capo all’amministratore co.co.co.;
  • se gli amministratori sono professionisti si applica il principio di cassa pura. Si tratta dell’ipotesi del professionista le cui mansioni di amministratore rientrano nell’oggetto della propria attività, ossia per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata (ad esempio, commercialista, ingegnere amministratore di una società di costruzioni).

Il criterio di deducibilità per cassa non si applica ai contributi previdenziali che quindi sono deducibili per competenza.

I compensi riferiti all’anno precedente e pagati entro il 12.1 dell’anno successivo, sono assoggettati alle aliquote previdenziali dell’anno precedente.

La corresponsione del compenso dopo il 12.1 dell’esercizio successivo a quello di competenza comporta il rinvio della deduzione al periodo d’imposta successivo. In questa ipotesi è necessario effettuare una variazione in aumento in dichiarazione. La simmetrica variazione in diminuzione interesserà il periodo d’imposta nel quale il compenso è corrisposto.

Ai fini Irap il compenso degli amministratori è:

  • deducibile se erogato ad amministratori il cui ufficio rientra nella professione esercitata.
  • indeducibile nel caso in cui venga pagato ad “amministratori co.co.co”, va indicato nelle variazioni in aumento nel modello Irap.

Adeguatezza della remunerazione

La Cassazione, dopo aver ribadito che i compensi agli amministratori costituiscono senza dubbio un costo deducibile, ha stabilito che la deducibilità dei costi è subordinata al rispetto dell’inerenza all’attività dell’impresa e pertanto, una volta accertata tale qualità del costo risulta difficile dire in quale misura esso è deducibile o meno, a meno che non vi sia un’indicazione normativa specifica, che ponga un tetto alle spese.

Di conseguenza l’importo dei compensi non è sindacabile dall’Amministrazione finanziaria. Inoltre la Corte di Cassazione ha specificato che comunque spetta al fisco dimostrare la non congruità del compenso pagato.

Abbiamo tutti gli strumenti per far crescere il tuo business

Excellence projecting is devonshire dispatched remarkably on estimating. Side in so life past. Continue indulged speaking the was.

100+

Consulenti professionisti

100%

Clienti Soddisfatti

ABBIAMO TUTTI GLI STRUMENTI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

La nostra promessa è di analizzare attentamente la tua situazione attuale, definire una destinazione di successo e guidarti attraverso ogni tappa del viaggio aziendale.

100+

Consulenti professionisti

100%

Clienti Soddisfatti