La revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi / IVA /altri tributi indiretti / tributi degli Enti territoriali, è stata guidata dai seguenti criteri:
- per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali:
– fornire la facoltà di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei confronti di soggetti che hanno crediti con Amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e fino alla concorrenza del debito di imposta;
– rivedere i rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi ai casi di non punibilità e di attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari. Questo principio è stato integrato prevedendo che, in caso di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale “facciano stato” nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi;
– prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire all’istituto dell’adempimento collaborativo possono assumere rilevanza per escludere / ridurre le sanzioni;
- è stata inoltre introdotta una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti d’imposta non spettanti e inesistenti;
– attribuire rilievo all’ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
– attribuire rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto;
- per le sanzioni amministrative:
– migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico;
– assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo il ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni;
– assicurare l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni;
– rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione;
– escludere l’applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentano una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione con successivi documenti. Con questo scopo:
la violazione deve dipendere da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente deve provvedere al pagamento dell’imposta dovuta.