La riforma fiscale: adempimenti, sanzioni e riscossione

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA23.033
Rif. Art. 16,18, 20 Legge n. 111/2023

La circolare di oggi tratta il tema della riforma fiscale (legge n. 111/2023). In particolare riepiloghiamo i principali criteri a cui si ispira per soffermarci successivamente sulle novità attinenti agli aspetti sanzionatori e di riscossione. Tra i principi generali ricordiamo:

  • la riduzione degli adempimenti per i contribuenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche;
  • l’armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, compresi quelli dichiarativi e di versamento, razionalizzando la scansione temporale nel corso dell’anno, con particolare attenzione per quelli in scadenza nel mese di agosto;
  • il rafforzamento dei regimi premiali, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, a favore dei contribuenti con alti livelli di affidabilità, misurati anche sulla base degli ISA.
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I principi generali

Nel quadro degli aggiornamenti previsti in sede di approvazione riguardanti la revisione generale degli adempimenti tributari segnaliamo  i seguenti criteri a cui la revisione è ispirata:

  • razionalizzare gli obblighi dichiarativi riducendo gli adempimenti (anche tramite nuove soluzioni tecnologiche) in vista della semplificazione e della  razionalizzazione / revisione  degli ISA;
  • armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi e di versamento, razionalizzando la scansione temporale nel corso dell’anno, con particolare attenzione per quelli in scadenza nel mese di agosto; 
  • escludere la decadenza da benefici fiscali in caso di inadempimenti formali / di ridotta gravità; 
  • il rafforzamento dei regimi premiali, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, a favore dei contribuenti con alti livelli di affidabilità (anche sulla base degli ISA); 
  • semplificare la modulistica dichiarativa e di versamento. È stato specificato che i modelli / istruzioni dovranno essere resi disponibili con un anticipo non inferiore a 60 giorni; 
  • è stato previsto l’ampliamento delle forme di pagamento, consentendo al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero un’altro strumento di pagamento elettronico; 
  • incentivare con sistemi premiali l’utilizzo delle dichiarazioni precompilate;
  • prevedere la sospensione nei mesi di agosto e dicembre, dell’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle comunicazioni / inviti / richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie; 
  • estendere la sospensione feriale ai termini per le risposte alle istanze di interpello; 
  • armonizzare i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall’Agenzia e dai contribuenti. 

La riscossione - art. 18 legge n. 111/2023

Il richiamato articolo prevede che la riscossione venga revisionata secondo i seguenti criteri:

  • aumentare l’efficienza del sistema della riscossione nazionale e semplificarlo, orientandone l’attività ai principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato. In sede di approvazione tale intervento è stato esteso anche alla riscossione locale.

In particolare, i criteri specifici citati sono realizzati anche attraverso: 

– il discarico automatico, al 31.12 del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive / concorsuali, accordi di ristrutturazione / transazioni fiscali o previdenziali, ovvero di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di esperibilità di azioni fruttuose; 

– la possibilità per l’Ente creditore di riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali-patrimoniali.
In sede di approvazione è stata prevista la possibilità di affidare anche a soggetti privati la gestione della riscossione coattiva delle predette somme discaricate;

–  la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico;

  • È stato previsto il riconoscimento di un’adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall’Amministrazione finanziaria;
  • modificare le condizioni di accesso ai piani di rateazione, al fine di stabilizzare a 120 il numero massimo delle rate;
  • potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’Agente della riscossione, anche attraverso:

– il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento;

–  la possibilità di avviare le azioni cautelari / esecutive sulla base degli atti già notificati dagli Enti
creditori;

  l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari.

  • individuare un nuovo modello organizzativo tramite il trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall’Agente della riscossione all’Agenzia delle Entrate;
  • semplificare e velocizzare le procedure relative ai rimborsi con la revisione della disciplina dei rimborsi IVA.

Le sanzioni - art. 20 legge n. 111/2023

La revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi / IVA /altri tributi indiretti / tributi degli Enti territoriali, è stata guidata dai seguenti criteri: 

  • per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali: 

  fornire la facoltà di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei confronti di soggetti che hanno crediti con Amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e fino alla concorrenza del debito di imposta;

–  rivedere i rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi ai casi di non punibilità e di attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari. Questo principio è stato integrato prevedendo che, in caso di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale “facciano stato” nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi;

–  prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire all’istituto dell’adempimento collaborativo possono assumere rilevanza per escludere / ridurre le sanzioni;

  • è stata inoltre introdotta una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti d’imposta non spettanti e inesistenti; 
  • per le sanzioni penali:

 – attribuire rilievo all’ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso; 

– attribuire rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto; 

 

  • per le sanzioni amministrative:

– migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico; 

–  assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo il ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni;

–  assicurare l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni;

–  rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione;

– escludere l’applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentano una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione con successivi documenti. Con questo scopo: 

la violazione deve dipendere da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente deve provvedere al pagamento dell’imposta dovuta.

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