– riserva legale (almeno 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale);
– riserva statutaria;
– ad altre riserve (ad esempio, riserva straordinaria).
- destinazione a promotori e soci fondatori, amministratori, dipendenti e possessori di strumenti finanziari emessi a seguito dell’apporto di opere / servizi;
- copertura perdite esercizi precedenti;
- distribuzione ai soci riporto a nuovo.
Accantonamento a riserva
L’utile dell’esercizio:
- va obbligatoriamente accantonato a riserva legale (per almeno il 5%), fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, nonché, se previsto, a riserva statutaria;
- può essere accantonato ad altre riserve non obbligatorie (ad esempio, riserva straordinaria).
Le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo a quello da cui l’utile emerge.
Destinazione a promotori, ecc. / a copertura perdite / riporto a nuovo
L’utile può inoltre essere:
- destinato se previsto dall’atto costitutivo, a favore dei promotori, indipendentemente dalla qualità di soci e dei soci fondatori, in misura non superiore al 10% degli utili netti annuali e per un periodo non superiore a 5 anni. L’ammontare spettante va individuato sull’utile al netto della quota destinata a riserva legale.
Inoltre, per gli amministratori, tutto o parte del compenso può essere rappresentato dalla partecipazione agli utili;
- utilizzato per la copertura di perdite di esercizi precedenti;
- riportato all’esercizio successivo, dopo gli accantonamenti obbligatori a riserva.
Distribuzione ai soci
- Il verbale contenente la distribuzione dell’utile va registrato:
entro 30 giorni dalla data dell’assemblea;
- previo versamento dell’imposta di registro (€ 200), tramite mod. F24 (codice tributo “1550”).
Ai fini della registrazione, da effettuare tramite il mod. 69, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate 2 copie del verbale stesso e la ricevuta del versamento.
Non sono dovuti i diritti di segreteria, come specificato dall’Agenzia delle Entrate.
L’ obbligo di registrazione vale anche per il verbale di approvazione del bilancio qualora in tale sede sia stata deliberata anche la distribuzione dell’utile dell’esercizio.
In calce al verbale dell’assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, quella dell’avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell’Ufficio ricevente.
Destinazione Perdita
In caso di perdita, sussiste l’obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salva la trasformazione della società ovvero lo scioglimento della stessa).
Al manifestarsi di una perdita la stessa può essere riportata all’esercizio successivo ovvero può richiedere alcuni interventi “di copertura” da parte degli amministratori.
È, infatti, necessario verificare se la perdita abbia comportato o meno la riduzione del capitale sociale in misura superiore o meno a 1/3 dello stesso.
Per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2023 non trova (più) applicazione quanto stabilito durante il periodo dell’emergenza COVID-19 dall’art. 6, del “Decreto Liquidità” che prevede(va) la “sospensione” dell’applicazione delle disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, con differimento al quinto esercizio successivo del termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3.
Di conseguenza per le perdite 2023, valgono le regole a regime.
Altre conseguenze dell’approvazione del bilancio
La data di approvazione del bilancio ha riflessi anche:
- sul rinnovo delle cariche sociali (amministratori, sindaci / revisori) in scadenza, da effettuare in sede di approvazione del bilancio;
- sulla nomina dell’organo di controllo / revisore da parte delle società che hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei limiti dimensionali di cui all’art. 2477, C.c., individuati dall’art. 379, del “Codice della crisi d’impresa”.
Maggior termine e versamento delle imposte
In caso di utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio a 180 giorni si determina lo “slittamento” del termine di versamento delle imposte.
In particolare: i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa [all’IRES e all’IRAP] entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Qualora il versamento sia effettuato entro i successivi 30 giorni da tale termine l’importo dovuto va maggiorato dello 0,40%.