In sede di conversione è stata disposta l’esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.
Interventi di efficienza energetica
Le detrazioni si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi.
La disposizione post-conversione prevede che tali interventi rientrano tra quelli agevolabili con la detrazione in esame anche nel caso in cui siano effettuati su un’unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno (tipicamente le c.d. “case a schiera”).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
- non superiore a € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi;
- non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità immobiliari;
- non superiore a € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con al massimo 8 unità immobiliari;
- non superiore a € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.
Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
- impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, o a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
- allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
- interventi su edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio, c.d. “case a schiera”) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
- impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria: a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, o a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
- caldaie a biomassa con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE;
- allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
É confermato che la detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, è confermato che gli interventi sopra elencati:
- devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dall’art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- nel loro complesso devono assicurare: il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta,
da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
In sede di conversione è stato inoltre disposto che:
- per gli edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- nei casi in cui gli interventi sopra citati siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali;
la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non effettuati congiuntamente agli interventi per i quali è prevista la detrazione nella maggior misura del 110%, ferma restando la necessità di soddisfare le prestazioni energetiche richieste per accedere alla detrazione sopra illustrate (rispetto dei requisiti minimi, miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica più alta).
Con riferimento alla tipologia di interventi, va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati.
Interventi di riduzione del rischio sismico
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico la detrazione spettante è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.
Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative
È confermato che, nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di:
- cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
- stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi;
la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.
Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4.
Interventi con detrazione al 110% solo se contestuali
È confermato che la detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.
In particolare, oltre agli “altri” interventi di riqualificazione energetica è inclusa nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
- impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
È riconosciuta la detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici. Per i predetti interventi l’ammontare massimo di spesa agevolabile è pari a € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali. In caso di interventi, quali ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati.
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
È confermato che in tali casi la detrazione del 110%:
- è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo;
- non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
In sede di conversione è stata introdotta la previsione che con apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame.
Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”
É confermato che per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione fissata al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%.
Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.