Legge di Bilancio 2025: panoramica sulle principali misure approvate

Quarta parte - Focus su Crediti d’imposta industria 4.0 e transizione 5.0

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.006
Rif. Legge n. 207/2024 - Art. 1 Legge n. 178/2020

Nell’articolo odierno continuiamo l’analisi della Legge di Bilancio, concentrandoci in particolare sulle agevolazioni legate ai crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0.

In quest’ambito sono numerose le modifiche intervenute.

In particolare, in tema bonus Transizione 5.0:

  • sono stati unificati i primi due scaglioni di investimento, e quindi rimodulate le aliquote; 
  • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta “ZES Unica Mezzogiorno” / ZLS;

Per il bonus Industria 4.0:

  •  dal 2025 è stata eliminata l’agevolazione riferita ai beni immateriali;
  •  è stato introdotto un limite di spesa (€ 2.200 milioni) agli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025 (o 30.6.2026).

Crediti d’imposta transizione 5.0

Riepiloghiamo qui di seguito i principali aggiornamenti intervenuti dopo l’approvazione della Finanziaria e riguardanti gli investimenti effettuati a partire  gennaio 2024.

Beneficiari

Oltre che alle imprese, il bonus può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

Moduli Fotovoltaici

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • effettuati nel 2024 e 2025;
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:

– una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;

oppure

– una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Bisogna specificare che in ambito di autoproduzione / autoconsumo sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici seguenti:

a)  moduli fotovoltaici prodotti in UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b)  moduli fotovoltaici con celle prodotti in UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c)  moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Dopo l’approvazione:

  • nella base di calcolo del credito d’imposta sono stati ricompresi gli investimenti in impianti che comprendono i moduli fotovoltaici di cui alla citata lett. a) nella misura del 130%;
  • sono state aumentate le aliquote relative alla base di calcolo del credito di cui alle lett. b) e c), rispettivamente, dal 120% al 140% (lett. b) e dal 140% al 150% (lett. c) del relativo costo.

 

Credito d’imposta      T 5.0 Investimento  Riduzione consumi  energetici: da 3%  fino a 6% struttura  produttiva – da 5% f  fino a 10% processi Riduzione consumi  energetici: >  6% fino  al 10% struttura  produttiva – > a 10%  fino a 15% processi Riduzione  consumi  energetici: >  10% struttura  produttiva > a  15% processi
Fino a 10.000 euro35%40%45%
Superiore a 10.000 euro e fino a 50.000 euro5%10%15%

Nota: la soglia massima di costi ammissibili è di 50.000 euro.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.

Inoltre con l’approvazione è stato anche definito che, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi, gli investimenti in beni di cui alla Tabella A (beni materiali):

– caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore / di prassi;

– effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura / processo produttivo rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%.

La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita per i progetti di innovazione realizzati tramite una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia non inferiore al 3% / riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Crediti d’imposta industria 4.0

Per quanto riguarda gli investimenti industria 4.0 ricordiamo che il 31.12.2024 è scaduto il termine per effettuare gli investimenti ovvero per “prenotare” gli stessi (tramite accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno equivalente al 20% del costo), con effettuazione entro il 30.6.2025, allo scopo di beneficiare del credito d’imposta nella misura del 15%.

Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 il credito d’imposta era limitato agli investimenti effettuati fino al 31.12.2024. Con la Finanziaria 2025 il predetto credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia intervenuta la relativa “prenotazione” (ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti equivalenti almeno al 20% del costo di acquisizione) nel rispetto del limite di spesa di € 2.200 milioni.

Il limite di spesa invece non opera per gli investimenti effettuati nel 2025 prenotati entro il 31.12.2024.

Il credito d’imposta viene attribuito nelle seguenti percentuali: 

Valore Investimento

 Investimento

1.1.2023- 31.12.2024

 Investimento

1.1.2025 – 31.12.2025

Fino a € 2.500.000 

20%

20%

Superiore a € 2.500.000 e fino a € 10.000.000 

10%

10%

Superiore a € 10.000.000 fino a fino a € 20.000.000

5%

5%

 limite massimo annuale  costi totalmente ammissibili   €20.000.000 limite massimo annuale costi totalmente  ammissibili €20.000.000 ma limite risorse    disponibili € 2.200 milioni

Ricordiamo che per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento va fatto riferimento al principio di competenza (ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR) in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. 

Evidenziamo inoltre che il credito d’imposta in esame non è attribuibile:

  • nel caso di un bene acquisito tramite un contratto di “rent to buy”, anche se sia previsto l’obbligo di acquistare il bene da parte del locatario.
  • per l’acquisto di un bene in precedenza utilizzato dall’impresa in base ad un contratto di comodato. 

Adempimenti

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può usare la dicitura: “Acquisto per il quale spetta il credito d’imposta ex art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 riconosciuto dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024”. Essa va riportata anche sul documento di trasporto. Tuttavia in base a quanto chiarito dal Mef nel caso di ricevimento di un ddt privo dell’indicazione della norma agevolativa, non è necessario procedere all’integrazione di tale documento se la fattura d’acquisto riporti il riferimento normativo e il richiamo al ddt.

La dicitura inoltre non è necessaria sul verbale di collaudo / interconnessione del bene.

I documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, possono essere integrati / regolarizzati prima dell’avvio dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per gli investimenti effettuati, è inoltre indispensabile disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’Albo professionale. Nel settore agricolo, la perizia può essere redatta anche da un dottore agronomo, un dottore forestale, un agrotecnico laureato o un perito agrario laureato. In alternativa, è possibile presentare un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato. Tale documentazione deve attestare che i beni:

  • rispettano le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa;
  • risultano interconnessi al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi può essere fruito esclusivamente tramite compensazione nel modello F24. L’utilizzo deve avvenire:

  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a partire dall’anno in cui il bene viene interconnesso al sistema aziendale.

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