Rif. Legge n. 207/2024 - Art. 16-bis, TUIR - 21 - DL n. 34/2020 - DL n. 63/2013
La Legge di Bilancio 2025 introduce diverse modifiche alle detrazioni fiscali riguardanti gli interventi edilizi, sia in ambito di regime ordinario che di Superbonus. Il Bonus Ristrutturazioni è stato prorogato fino al 2027, con differenziazioni tra l’abitazione principale e le altre unità immobiliari. Inoltre va evidenziato che:
- il tetto massimo di spesa detraibile nel Modello 730 per interventi di ristrutturazione resta fissato a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- la detrazione per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è stata portata al 50% se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario o da chi detiene un diritto reale di godimento;
- il Superbonus al 65%, fruibile da condomini ed edifici plurifamiliari, si applica esclusivamente agli interventi per i quali sia stata presentata la CILA entro il 15 ottobre 2024.
Recupero patrimonio edilizio - Riqualificazione energetica
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, è confermata sempre considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000 e
- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
– 50% solo per le spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
– 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è attribuita nelle seguenti percentuali:
– 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
– 30% negli altri casi.
Non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi.
Interventi Riqualificazione Energetica
Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile ottenere le detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus) con la Finanziaria la detrazione:
- nel 2025 è definita nei seguenti valori:
– 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
– 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è definita nelle percentuali del:
– 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
– 30% negli altri casi.
Anche in questo caso non possono fruire della percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
Riduzione rischio sismico - Eliminazione Barriere architettoniche - Bonus Arredo e Bonus verde
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico e e per il Sisma bonus acquisti è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000:
- nel 2025 è pari al:
– 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
– 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
– 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
– 30% negli altri casi.
Anche in questo caso non possono fruire della percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
Ricordiamo infine che per le spese sostenute dal 2024 per interventi con Sismabonus, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
Eliminazione barriere architettoniche
La Finanziaria 2025 non modifica le disposizioni della normativa esistente che rimane valida fino al 31.12.2025.
In particolare ricordiamo che è prevista la detrazione del 75% per le spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, e per i connessi interventi di automazione degli impianti e per lo smaltimento e bonifica dei materiali, fino al 31.12.2025.
Per le spese sostenute dal 30.12.2023, il DL n. 212/2023 ha:
- ridotto l’ambito di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe /ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici;
- introdotto l’obbligo di:
– pagamento con bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
– acquisire l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.
Bonus mobili
Con riferimento a questa agevolazione (prevista dal DL n. 63/201), spettante per l’acquisto di mobili/ grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:
- nella misura del 50%;
- nel limite massimo di spesa di € 5.000.
Questo vale nel caso siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.
Bonus verde
Per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili, la Finanziaria 2018 ha introdotto la detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo e la Finanziaria 2022 l’ha prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024.
Dall’1.1.2025 tale agevolazione non è più prevista.
Superbonus - Limite spese detraibili
Per gli interventi di efficienza, riqualificazione energetica, miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il Superbonus (art. 119, DL n. 34/2020), escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe le detrazioni per il 2025 possono essere riepilogate nelle misure seguenti:
Soggetti
- Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti) >>> 65%
- Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica/ in comproprietà >>> 65%
- Persone fisiche su singole unità immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti) >>> No Superbonus
- ONLUS / OdV, APS:
– ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020 >>> 110%
– di cui all’art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti >>> 65%
- Interventi in Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza >>>110%
- IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra)>>> No Superbonus
- Acquisto case antisismiche >>> No Superbonus
Per quanto riguarda l’utilizzo della detrazione spettante, ricordiamo che il Decreto Salva conti dispone che per le spese sostenute dal 2024 per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020:
- la detrazione va distribuita in 10 quote annuali (anzichè 4);
- in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito (nei casi in cui ciò è ancora possibile), il credito derivante dall’opzione va utilizzato in 4 quote annuali.
La detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta:
- presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
- presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Per le spese sostenute tra il 1.01 e il 31.12 2023, la detrazione del 110% può essere suddivisa, a scelta del contribuente, in 10 rate annuali di pari importo a partire dal 2023. Tale scelta:
- è definitiva e non modificabile;
- richiede la presentazione di un modello REDDITI 2024 integrativo entro il 31 ottobre 2025.
Se dalla dichiarazione integrativa risulta un’imposta maggiore da versare, questa dovrà essere corrisposta senza sanzioni entro il termine di pagamento del saldo 2024.
Per i contribuenti con un reddito superiore a € 75.000, la Legge di Bilancio 2025 introduce, a partire dalle spese sostenute nel 2025, un nuovo tetto massimo di spese detraibili, determinato in base al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.
Si precisa che le rate riferite alle spese in questione:
- restano escluse dal nuovo limite solo se fanno riferimento a spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
- rientrano nel calcolo del tetto massimo di spese detraibili se relative a spese effettuate dal 1° gennaio 2025.
