Rif. Legge n. 207/2024
Nello scorso appuntamento abbiamo analizzato quello che rappresenta il tema centrale della nuova finanziaria: l’analisi di Irpef e detrazioni.
In questa e nelle prossime circolari continuiamo con lo studio del testo normativo e in particolare ci soffermiamo sulle seguenti misure:
Regime Forfettario e lavoro dipendente
La Legge di Bilancio 2025 eleva a € 35.000, per il solo 2025, il limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato per accedere al regime forfetario, rispetto ai € 30.000 previsti in precedenza dalla Finanziaria 2015. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite va verificato sui redditi del 2024. Quindi chi nel 2024 non ha superato i € 35.000 potrà applicare il regime nel 2025, mentre chi lo ha superato non potrà farlo.
Imposta sostitutiva
La Finanziaria 2025 prevede l’aumento dal 12,50% al 26% dell’imposta sostitutiva per i seguenti redditi (elencati nell’ art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR):
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (lett. c);
- plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale / patrimonio di società di cui all’art. 5 (società semplici, snc, sas), escluse le associazioni e dei soggetti di cui all’art. 73 (società di capitali), nonchè di diritti / titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lett. c-bis);
- plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi / conti correnti, di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo (lett. c-ter);
- redditi, diversi dai precedenti, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto / l’obbligo di cedere / acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere / effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (c-quater);
- plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta / detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta (lett. c-sexies).
Imposta sulle Cripto-attività
Dopo l’ approvazione il testo normativo prevede l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi (ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall’1.1.2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Inoltre la legge di bilancio:
- ha eliminato la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall’1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);
- prevede la riportabilità negli anni successivi (non oltre il quarto) dell’eccedenza di minusvalenze rispetto alle plusvalenze estesa al totale ammontare della stessa. L’eccedenza può essere completamente dedotta dalle plusvalenze realizzate nei predetti periodi.
- prevede che per il calcolo delle plusvalenze / minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta all’1.1.2025 può essere assunto, in sostituzione del costo / valore di acquisto, il valore normale alla stessa data, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 18%. L’assunzione di tale valore quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in deduzione con le predette modalità.
L’imposta sostitutiva:
– va corrisposta entro il 30 novembre 2025;
– può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025
(sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene confermata la rideterminazione a regime del costo d’acquisto di:
– terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
– partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1 gennaio di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, enti non commerciali.
È fissato al 30 novembre del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima. La perizia deve essere redatta e asseverata da un professionista abilitato e, affinché si perfezioni, il contribuente deve versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, oppure, in caso di rateizzazione, la prima rata della medesima.
Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge e abbia invece omesso di effettuare i versamenti degli importi delle rate successive, vale quanto chiarito dall’ Agenzia delle Entrate e cioè che:
– i versamenti sono iscritti a ruolo, sulla base delle ordinarie disposizioni in materia di riscossione;
– l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto rimane valida.
Il contribuente ha comunque la facoltà di non versare le rate residue in caso di effettuazione di una nuova rivalutazione sulla stessa partecipazione o sul medesimo terreno.
In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
Quanto sopra accennato in merito alla rivalutazione delle partecipazioni non è applicabile ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze realizzate da società / enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Evidenziamo infine che per avere la convenienza nell’adottare il regime agevolato è necessario che l’imposta sostitutiva (del 18%) applicata sul valore della partecipazione o del terreno posseduti sia minore del 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
Estromissione immobile imprenditore individuale
Nella legge approvata viene confermata l’estromissione agevolata dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
La misura, con effetto dall’1.1.2025:
- riguarda immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2024;
- fa riferimento alle estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2025;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
– nella misura del 60% entro il 30.11.2025;
– il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
L’imposta va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
