Rif. Legge n. 207/2024- TUIR: artt. 11, 13 e 15
Con l’approvazione definitiva della Finanziaria 2025 risultano confermate le modifiche all’Irpef e alle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e assimilati previste per il 2024. In particolare evidenziamo:
- la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi e la sua estensione anche ai redditi fino a 40.000 Euro.
- La detrazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.
- L’introduzione di un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 Euro, fornendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili.
Aliquote e Somme integrative
Con l’entrata in vigore della Legge n. 207/2024, è stata ufficialmente approvata la Legge di Bilancio 2025, che consolida in via definitiva le modifiche apportate alla tassazione IRPEF. La normativa conferma la “stabilizzazione a regime” della revisione delle fasce di reddito, delle aliquote IRPEF e delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e assimilati introdotte nel 2024.
In particolare, la legge rende strutturale la riduzione a tre scaglioni di reddito per l’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:
– 23%
– 35%
– 43%
In particolare le aliquote per scaglione sono le seguenti:
| Scaglioni di reddito | 2024 e 2025 |
| Fino a € 28.000 | 23% |
| Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
| Oltre € 50.000 | 43% |
La detrazione prevista dal TUIR per i redditi da lavoro dipendente (ad eccezione dei redditi pensionistici) viene aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
Con riferimento al Bonus Irpef, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, viene confermata la condizione prevista per il 2024, prevedendo il riconoscimento del beneficio quando l’imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
In aggiunta, per i percettori di un reddito da lavoro dipendente complessivo non superiore a € 20.000, viene confermata l’erogazione di una somma, non rilevante ai fini della determinazione del reddito, calcolata applicando al reddito da lavoro dipendente le percentuali di cui sotto.
Reddito di lavoro dipendente | % del reddito di lavoro dipendente (*) |
Fino a € 8.500 | 7,1% |
Oltre € 8.500 fino a € 15.000 | 5,3% |
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 | 4,8% |
Da tenere presente infine che il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Focus detrazioni
Per i titolari di redditi da lavoro dipendente con un reddito maggiore di € 20.000 ma fino a € 40.000, è confermata l’attribuzione di un’ulteriore detrazione sull’IRPEF lorda, proporzionata al periodo di lavoro e di importo variabile in funzione del reddito complessivo.
In particolare:
- Se il reddito complessivo è maggiore di 20.000 e fino a 32.000 euro la detrazione è di 1000 euro.
- Se il reddito complessivo è maggiore di 32.000 e fino a 40.000 euro la detrazione è pari a: € 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000]
Per i titolari di redditi superiori ad € 75.000 viene previsto un ammontare massimo non superiore ad un limite variabile che dipende dal reddito e dalla presenza o meno di figli a carico.
Tale limite viene determinato da un importo base moltiplicato per un coefficiente (variabile in base la numero dei figli).
L’importo base è commisurato al reddito complessivo con i seguenti importi:
- oltre € 75.000 e fino ad € 100.000 l’importo base è € 14.000;
- oltre € 100.000 l’importo base è € 8.000.
| Reddito complessivo | Numero figli | Importo massimo detraibile |
| oltre € 75.000 e fino ad € 100.000 | 0 | € 7.000 |
1 | € 9.800 | |
| 2 | € 11.900 | |
| 3 o +/disabile | € 14.000 | |
| oltre € 100.000 | 0 | € 4.000 |
1 | € 5.600 | |
2 | € 6.800 | |
| 3 o +/disabile | € 8.000 |
Non rientrano nel calcolo dell’importo massimo di spesa detraibile previsto dal nuovo valore soglia:
- le spese sanitarie;
- le spese investite in start-up innovative;
- le spese investite in PMI innovative;
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, detraibili relativi a contrattistipulati fino al 31.12.2024.
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
Altre detrazioni:
1. È stato aumentato da € 800 a € 1.000 l’importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
2. Ricordiamo che la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, considerato che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
La detrazione per figli a carico:
- è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
- non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all’estero.
- può ora essere fruita anche con riferimento ai “figli conviventi del coniuge deceduto”.
3. É confermata la detrazione di € 750 prevista per gli “altri familiari” a carico ma è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente convivente con il contribuente.
