Rif. Legge 23 settembre 2025, n. 132; Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act").
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025 (n. 223) la Legge n. 132 del 23 settembre 2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. La legge, che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025, introduce un quadro normativo organico sull’Intelligenza Artificiale, affiancandosi all’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689).
L’obiettivo è promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA in una dimensione antropocentrica, valorizzandone le opportunità. La legge interviene su diversi ambiti, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di lavoro e all’introduzione di nuove fattispecie penali per contrastare gli abusi legati a queste tecnologie.
Disposizioni in materia di lavoro
La legge dedica ampio spazio all’impiego dell’IA nel mondo del lavoro, con le seguenti finalità (art. 11):
- Migliorare le condizioni di lavoro,
- Tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori,
- Incrementare le prestazioni lavorative e la produttività.
L’uso dell’IA in ambito lavorativo deve avvenire nel rispetto della dignità umana e della privacy, garantendo sicurezza, affidabilità e trasparenza. A tal fine, è previsto un obbligo di informativa per il datore di lavoro, che deve comunicare ai lavoratori l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per finalità quali assunzione, gestione del rapporto, assegnazione di compiti e valutazione delle prestazioni. Tali informazioni devono essere fornite anche alle rappresentanze sindacali.
Viene inoltre istituito, presso il Ministero del Lavoro, un Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (art. 12). I suoi compiti includono il monitoraggio dell’impatto sul mercato del lavoro e la promozione della formazione per datori di lavoro e lavoratori.
Per le professioni intellettuali (art. 13), l’IA può essere usata solo come strumento di supporto, garantendo che il pensiero critico umano e il lavoro intellettuale rimangano prevalenti. Il professionista ha l’obbligo di informare il cliente sull’uso di tali sistemi.
Il nuovo reato di "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati"
L’articolo 26 della legge introduce nel Codice Penale l’art. 612-quater una nuova fattispecie di reato. Questa norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, senza il consenso della persona interessata, diffonda immagini, video o voci falsificati o alterati tramite IA, idonei a ingannare sulla loro autenticità, causando un danno ingiusto alla vittima.
L’obiettivo è offrire una tutela rafforzata alla persona, in particolare contro i pregiudizi all’autodeterminazione e al pieno svolgimento della personalità, come confermato dalla sua collocazione tra i delitti contro la libertà morale.
Le nuove circostanze aggravanti comuni e specifiche
La legge introduce anche diverse circostanze aggravanti quando un reato è commesso utilizzando sistemi di IA.
- Aggravante comune (art. 61 c.p.): l’uso di sistemi di IA può configurare un’aggravante se costituisce un “mezzo insidioso”, ostacola la difesa o aggrava le conseguenze del reato,
- Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.): se l’inganno per alterare l’esercizio di un diritto politico è realizzato tramite IA, la pena è aumentata alla reclusione da due a sei anni,
- Reati finanziari: sono previste aggravanti per i reati di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (art. 185 DLgs. 58/1998). In entrambi i casi, la pena detentiva è della reclusione da due a sette anni. Per la manipolazione del mercato si aggiunge una multa da 25.000 a 6 milioni di euro,
- Reato di “plagio” (diritto d’autore): viene estesa la punibilità prevista dall’art. 171 della L. 633/1941. Sarà punita anche la riproduzione o estrazione non autorizzata di testi e dati da opere online o banche dati, se realizzata con sistemi di IA in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater della stessa legge.
Sebbene la legge non tratti direttamente l’impatto dell’IA sull’attività delle imprese, le implicazioni sono significative. I reati finanziari di aggiotaggio e manipolazione del mercato, così come il reato di “plagio”, sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).
L’introduzione di aggravanti legate all’uso dell’IA per questi reati rende ancora più cruciale per le aziende l’aggiornamento dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG 231) per prevenire la commissione di illeciti attraverso queste nuove tecnologie.
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