Rif. DL n. 84/2025
Il nuovo Decreto fiscale introduce significativi aggiornamenti riguardanti il lavoro autonomo e quello d’impresa.
Nella circolare odierna in particolare esaminiamo:
- l’obbligo di pagamento delle spese di trasferta tramite mezzi tracciabili ai fini della relativa deducibilità, sia per imprese che per professionisti;
- l’estensione dell’obbligo di tracciabilità alle spese di rappresentanza;
- gli interessi e i proventi finanziari;
- le plus / minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni / società professionali.
Reddito da lavoro autonomo
Il decreto prevede l’inclusione tra i redditi diversi delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni detenute in associazioni o società che svolgono attività di lavoro autonomo, incluse le STP e le altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
In altre parole, tali plusvalenze e minusvalenze non sono da considerarsi redditi da lavoro autonomo, bensì rientrano nella categoria dei redditi diversi. Rientrano in questa tipologia anche i guadagni derivanti dalla cessione, sia di partecipazioni qualificate che non qualificate, in associazioni professionali. Tali plusvalenze sono soggette all’imposta sostitutiva con aliquota pari al 26%.
Le disposizioni introdotte si applicano a partire dalla determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (quindi al 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Con il nuovo decreto, viene stabilito che, sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi, l’obbligo di effettuare pagamenti tracciabili per le spese di trasferta ai fini della loro deducibilità è circoscritto alle spese sostenute nel territorio italiano. Le spese sostenute all’estero, pertanto, possono essere effettuate anche in contanti senza perdere il diritto alla deduzione.
In riferimento a quanto previsto dai commi 2 e 5 dell’art. 54 del TUIR, la tracciabilità è richiesta solo per le spese sostenute in Italia nell’ambito dell’esecuzione di un incarico, qualora:
- non siano state rimborsate dal committente a causa di insolvenza, esito negativo della procedura esecutiva o prescrizione del credito;
oppure - abbiano un importo complessivo (comprensivo del compenso relativo) non superiore a 2.500 euro e non risultino rimborsate entro un anno dalla data di emissione della fattura. In questo secondo caso, la deducibilità decorre dal periodo d’imposta in cui scade il termine annuale.
Tale modifica normativa si applica alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del decreto), e dunque dal 2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
L’obbligo di tracciabilità è condizione necessaria per la deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF/IRES sia, per quanto riguarda le associazioni professionali, gli studi associati e le STP, anche ai fini IRAP.
Rientrano ora tra le spese soggette all’obbligo di tracciabilità, se sostenute in Italia, anche quelle relative a vitto, alloggio, viaggi e trasporti effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 21/1992), sostenute direttamente dal lavoratore autonomo nell’esercizio dell’attività professionale, comprese le seguenti:
- spese sostenute in qualità di committente per incarichi affidati ad altri professionisti autonomi;
- rimborsi analitici corrisposti ai dipendenti in trasferta o ad altri lavoratori autonomi incaricati dell’esecuzione di un’attività.
Queste disposizioni si applicano:
- alle spese direttamente sostenute dal lavoratore autonomo (anche in qualità di committente) a partire dal 18 giugno 2025;
- alle spese rimborsate in modo analitico a dipendenti o collaboratori autonomi, a partire dal periodo d’imposta in corso alla stessa data (cioè dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Anche per le spese di rappresentanza viene definito che sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili, tenendo conto del limite dell’1% dei compensi percepiti.
L’aggiornamento normativo introdotto riguarda le spese di rappresentanza sostenute dal 18 giugno 2025 e quindi per le spese sostenute:
- fino al 17 giugno 2025, la deducibilità è riconosciuta anche se pagate in contanti;
- dal 18 giugno 2025, la deducibilità è subordinata al pagamento delle stesse tramite mezzi tracciabili.
L’obbligo di tracciabilità si riferisce alla deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP.
Con il nuovo decreto viene definito che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni saranno considerati redditi di capitale e non di lavoro autonomo, mentre le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società artistiche o professionali saranno classificate come redditi diversi.
Tale aggiornamento è applicabile in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Infine il decreto in esame definisce che le operazioni straordinarie in regime di neutralità fiscale aventi ad oggetto un complesso unitario di attività e passività organizzato per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto di dette operazioni non rilevano ai fini della norma di contrasto dell’abuso del diritto (Statuto del contribuente). Il conferimento dello studio professionale e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituisce quindi un’operazione abusiva.
Anche questo aggiornamento diventa operativo in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Reddito d'impresa
Lavoratori dipendenti
Dal 2025 i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 , sostenute in occasione di trasferte / missioni dei dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il relativo pagamento è effettuato mediante bonifico bancario/ postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili.
Con gli aggiornamenti normativi del decreto, l’obbligo di tracciabilità viene ora limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette trasferte.
Il cambiamento riguarda le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Imprese
Anche per le imprese il decreto ha stabilito l’obbligo di pagamento delle spese di trasferta dei dipendenti tramite mezzi tracciabili ai fini della relativa deducibilità limitandolo solo a quelle sostenute in Italia (le spese sostenute all’estero possono quindi essere pagate anche in contanti).
ll decreto inoltre elimina il riferimento ai lavoratori autonomi, (ora nell’art. 109, TUIR). Tale intervento, come precisato nella citata Relazione, ha una finalità di coordinamento.
Nell’ art. 109, TUIR sono stati definiti quindi:
- l’obbligo di tracciabilità delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto delle spese sostenute in Italia per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi e dei relativi rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
- delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
Tali novità:
- relativamente alla soppressione dell’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute all’estero, operano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- relativamente alla deducibilità delle spese, sono applicabili alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025;
- operano ai fini della deducibilità delle spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP.
Riporto perdite fiscali in operazioni straordinarie
Con le integrazioni normative viene modificato anche il regime di riporto delle perdite in caso di:
- operazioni con cui viene trasferito il controllo e modificata l’attività principale esercitata nei periodi d’imposta di realizzo delle perdite (settore / comparto merceologico ovvero acquisizione di azienda/ ramo d’azienda intervenuta nel periodo d’imposta in corso al trasferimento / acquisizione o nei 2 successivi o anteriori);
- fusione / scissione.
Ora è stabilito che il valore economico del Patrimonio netto della società che riporta le perdite è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite / data di efficacia della fusione.
Infine è stato definito che ai fini del riporto delle perdite infragruppo non trovano applicazione i limiti e le condizioni previsti in caso di conferimento d’azienda.
Le modifiche normative in esame vanno ad interessare le operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
