Sezione I
Nella sezione I del quadro E si indicano le spese per le quali spettano le detrazioni d’imposta nella misura del 19%, 26%, 30%, 35%, nonchè, da quest’anno, del 90%, in relazione al particolare caso di stipula di assicurazioni per il rischio sismico, con contestuale cessione del credito 110% per interventi antisismici.
Tracciabilità dei pagamenti per spese detraibili al 19%
Le istruzioni alla compilazione ricordano che, dal 2020, per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni, devono essere pagati con metodi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carta di credito, di debito, etc.).
Tale previsione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonchè per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente attesta la “tracciabilità” del versamento con la prova cartacea della transazione o paga- mento (ricevuta del bancomat, estratto conto della carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).
In mancanza di detta “prova cartacea” è ammessa l’annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio, che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile (in tal senso, si veda anche la Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431).
Rimodulazione detrazione 19% in base al reddito complessivo
Dal 2020, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 120.000, la detrazione spettante per gli oneri di cui all’articolo 15, TUIR è attribuita in misura decrescente all’aumentare del reddito complessivo stesso, fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore ad € 240.000.
Tale previsione non si applica per le seguenti spese di cui all’art. 15, TUIR:
- interessi passivi su mutui per acquisto/costruzione dell’abitazione principale e prestiti/mutui agrari;
- spese sanitarie.
Nulla cambia per i soggetti con reddito complessivo fino a € 120.000.
Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca.
Nuovo limite per spese veterinarie (codice 29 nei righi da E8 a E10)
Per il 2020, il limite delle spese veterinarie è aumentato a € 500,00 (fino al 2019, € 387,34); resta ferma la franchigia di € 129,11.
Si segnala che dal 2021 detto limite aumenta a € 550,00
Erogazioni liberali per emergenza covid-19 (nuovo codice 72, righi e8-e10)
Per le erogazioni in denaro e in natura, effettuate in favore di:
- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti/istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- Enti religiosi civilmente riconosciuti;
per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista una detrazione d’imposta del 30%, per un importo non superiore ad € 30.000,00.
Assicurazioni eventi calamitosi con detrazione 90% (nuovo codice 81, righi e8-e10)
Il contribuente che effettua interventi di adozione delle misure antisismiche agevolabili al 110% e cede ad un’impresa di assicurazione il credito corrispondente alla detrazione, può fruire della detrazione del 90% dei premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente.
Sezione III A
La sezione III A, finora dedicata all’indicazione dei dati relativi al recupero edilizio, al sisma bonus e al bonus verde, da quest’anno ospita anche i dati relativi al bonus facciate, al sismabonus al 110% e agli altri nuovi interventi introdotti dal D.L. n. 34/2020.
Detrazione 20% “bonus vacanze”
L’articolo 176, D.L. n. 34/2020, ha introdotto il “bonus vacanze”, ovvero un contributo di cui le famiglie in possesso dei requisiti richiesti possono fruire per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da strutture turistiche quali alberghi, agriturismi, bed and breakfast, etc..
Il bonus è fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica e per il 20% in forma di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente interessato, utilizzando a tal fine il nuovo codice 3 del rigo E83.
Considerato che il bonus vacanze può al massimo essere pari a € 500,00, l’importo da indicare con codice 3 (detrazione del 20%) non può superare € 100,00.
Il nuovo codice 4 va invece utilizzato per indicare l’ammontare dello sconto bonus vacanze di cui il contribuente ha indebitamente fruito in sede di pagamento del soggiorno.