1. Agenzia delle Entrate – Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8.3.2020 al 31.8.2020)?
No. Nel periodo di sospensione – dall’8.3.2020 al 31.8.2020 – Agenzia delle Entrate – Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8.3. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.8.2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30.9.2020.
3. I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30.9.2020, vanno pagati in unica soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30.9.2020.
4. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8.3 al 31.8.2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30.9.2020.
5. Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8.3 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30.9.2020 tutte le rate in scadenza nei mesi da marzo ad agosto. Il DL n. 34/2020 prevede qualche agevolazione?
Si. Il Decreto estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.8.2020.
6. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8.3.2020. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle Entrate – Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).