Generalmente la detrazione dall’Irpef lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli nella versione superbonus del 110%) non può essere utilizzata:
- dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, cioè il regime forfetario;
- dai soggetti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (è il caso dei soggetti “no tax area”).
Le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.
Di conseguenza, in generale, per poter dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF gli oneri, il contribuente deve possedere redditi da assoggettare a Irpef (es. redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi), ulteriori a quelli d’impresa o di lavoro autonomo tassati con imposta sostitutiva per effetto del regime forfetario.
Qualora non vi siano altri redditi rispetto a quelli “forfetari”, le deduzioni e detrazioni Irpef si perdono con riguardo all’anno di applicazione del regime agevolato.
I soggetti al regime forfetario possono però, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi e con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, optare:
- per lo sconto sul corrispettivo dovuto (“sconto in fattura”) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta;
- per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.
Fra i soggetti a cui è possibile cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante rientrano anche i genitori.