Riferimenti normativi: L. 199/2025, art. 1 commi 427-436; DM 7 maggio 2026; DM 10 giugno 2026; Art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986).
Con la pubblicazione dei decreti attuativi del 7 maggio e del 10 giugno 2026 è diventato pienamente operativo il nuovo iper-ammortamento previsto dalla Legge 199/2025, destinato agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura introduce una procedura articolata di comunicazioni verso il GSE, specifici obblighi documentali e nuove regole per la decorrenza del beneficio fiscale. Le disposizioni chiariscono inoltre le modalità di accesso all’agevolazione, i requisiti richiesti per i beni agevolabili e gli adempimenti necessari per mantenere il diritto all’incentivo.
Apertura della procedura e comunicazioni obbligatorie
Dal 12 giugno 2026 è attiva sul portale del GSE (gestore dei servizi energetici) la piattaforma dedicata alla presentazione delle comunicazioni preventive necessarie per accedere al nuovo iper-ammortamento. L’accesso avviene tramite SPID o CIE e rappresenta il primo passaggio obbligatorio per ottenere il beneficio.
La procedura si articola in tre comunicazioni principali:
- comunicazione preventiva;
- comunicazione di conferma dell’investimento;
- comunicazione di completamento dell’investimento.
Il mancato invio di una delle comunicazioni previste impedisce il perfezionamento della procedura e quindi l’accesso all’agevolazione. Sono inoltre previste due ulteriori comunicazioni annuali di monitoraggio.
Nella comunicazione preventiva l’impresa deve indicare, per ciascuna struttura produttiva interessata, i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti programmati, le date previste di interconnessione o di entrata in funzione e le informazioni relative all’applicazione della maggiorazione fiscale.
Conferma dell'investimento e completamento della procedura
Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma attestando il raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione del bene tramite il pagamento dell’acconto. Per gli investimenti in leasing, il requisito è soddisfatto con la stipula del contratto e l’impegno all’acquisto assunto dalla società concedente.
La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o investimenti di importo superiore rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
Una volta completati gli investimenti e realizzata l’interconnessione dei beni 4.0, l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento, comunque entro il 15 novembre 2028. Tale comunicazione deve riportare la data di completamento dell’investimento e non può modificare la tipologia o l’importo degli investimenti già comunicati nelle fasi precedenti.
Il concetto di completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole fiscali dell’art. 109 del TUIR per i beni 4.0, mentre per gli impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili rileva la data di fine lavori.
Decorrenza e misura del beneficio fiscale
La fruizione dell’iper-ammortamento decorre dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento al GSE, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche effettuate.
Per poter beneficiare della prima quota di maggiorazione già nel modello REDDITI relativo all’anno di effettuazione dell’investimento, è quindi necessario che entro la fine dello stesso anno siano soddisfatti tutti i requisiti: entrata in funzione, interconnessione, predisposizione della documentazione tecnica e invio della comunicazione di completamento.
Le nuove regole possono generare disallineamenti temporali tra ammortamento ordinario e iper-ammortamento qualora la comunicazione di completamento venga trasmessa nell’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’investimento. Per questo motivo è consigliabile predisporre tempestivamente tutta la documentazione necessaria.
La misura della maggiorazione è determinata annualmente sulla base degli investimenti completati e prevede:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
I limiti si applicano a ciascuna annualità e non all’intero periodo di validità della misura.
Perizia asseverata, certificazione contabile e controlli
Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina attuativa riguarda la documentazione richiesta. Per tutti gli investimenti agevolati è obbligatoria la perizia tecnica asseverata, senza alcuna eccezione legata al valore del bene. Viene quindi eliminata la possibilità, prevista in precedenti agevolazioni, di sostituire la perizia con un’autodichiarazione per gli investimenti di importo ridotto.
La perizia deve attestare sia le caratteristiche tecniche dei beni 4.0 sia l’effettiva interconnessione al sistema aziendale. Può essere rilasciata da professionisti qualificati o da enti di certificazione accreditati; nel settore agricolo sono previsti ulteriori soggetti abilitati.
È inoltre obbligatoria una certificazione contabile che attesti il sostenimento delle spese agevolabili e la loro corretta riconciliazione con la documentazione aziendale.
A differenza di altre agevolazioni fiscali, non è richiesta alcuna dicitura specifica nelle fatture relative agli investimenti agevolati. Rimane però l’obbligo di conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria ai controlli, comprese perizie, certificazioni, fatture e documenti di trasporto. La mancanza dei requisiti richiesti, la documentazione irregolare o le dichiarazioni non veritiere possono comportare la decadenza dal beneficio.
La nuova disciplina conferma la volontà del legislatore di rafforzare il monitoraggio degli investimenti incentivati, attribuendo un ruolo centrale alla tracciabilità delle operazioni e alla qualità della documentazione prodotta dalle imprese.
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