Riferimenti normativi: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024, art. 1 co. 101 - 111); DM 18/2025; DL 39/2025 convertito.
È stato introdotto l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di eventi di questa natura. La normativa pone il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Per le medie imprese l’obbligo è scattato lo scorso primo ottobre, mentre per le micro e piccole imprese il termine per adeguarsi è stato fissato al 31 dicembre 2025.
Soggetti interessati e termini di adeguamento
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali le imprese:
- che hanno la sede legale in Italia o una sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia,
- tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole (ex art. 2135 c.c.) e i soggetti che svolgono attività professionali.
I termini per l’adempimento variano in base alla dimensione dell’impresa:
- per le grandi imprese, l’obbligo doveva essere adempiuto entro il 31.03.2025;
- per le medie imprese, il termine per adempiere è scattato lo scorso 1° ottobre;
- per le micro e piccole imprese, il termine è fissato al 31 dicembre 2025.
Beni oggetto di copertura ed eventi assicurati
Le polizze coprono i danni alle immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) elencate all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Tali beni devono essere assicurati a qualsiasi titolo impiegati per l’attività d’impresa, inclusi i beni in godimento (locazione, leasing). Sono esclusi i beni già coperti da polizza analoga e i beni dell’attivo circolante (come il magazzino).
Il parametro specifico per la determinazione del valore dei beni da assicurare coincide:
- per i beni immobili con il valore di ricostruzione a nuovo;
- per i beni mobili con il costo di rimpiazzo (valore di sostituzione con beni di medesima utilità);
- per i terreni, con il costo di ripristino (sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche topografiche).
Se l’imprenditore assicura beni di terzi, l’indennizzo è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è obbligato a utilizzare l’indennizzo per il ripristino o la funzionalità dei beni danneggiati. In caso di inadempimento del proprietario, l’imprenditore ha diritto a una somma per il lucro cessante (business interruption) fino al 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario.
I contratti coprono i danni diretti causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ovvero: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Condizioni contrattuali e conseguenze dell'inadempimento
I testi di polizza devono rispettare specifiche condizioni stabilite dalla normativa:
- Premi: determinati in base al rischio (territorio e vulnerabilità dei beni) e proporzionalmente ridotti in base alle misure di prevenzione adottate dall’impresa;
- Scoperto/franchigia: fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può superare il 15% del danno indennizzabile. Per somme superiori o per le grandi imprese, è liberamente negoziabile;
- Massimale: fino a un milione di euro, il massimale è pari alla somma assicurata. Tra 1 e 30 milioni di euro, è limitato al 70% della somma assicurata. Oltre i 30 milioni di euro o per le grandi imprese, la determinazione è libera. Le regole standard su scoperto e massimale non si applicano alle grandi imprese che rispettano specifici requisiti dimensionali e alle società collegate che stipulano un contratto globale.
Il mancato adempimento dell’obbligo di stipula della polizza influisce negativamente sull’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
L’adempimento viene verificato al momento della presentazione delle domande di accesso agli incentivi e al momento della loro erogazione.
La disciplina sanzionatoria non è autoapplicativa; spetta alla singola Amministrazione titolare delle misure di sostegno definire le modalità con cui tener conto del mancato adempimento. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha anticipato che precluderà l’accesso agli incentivi di sua competenza in caso di inadempimento.
