Obbligo PEC per amministratori e Rottamazione-quater: scadenze e adempimenti

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.012
Rif. Legge n. 207/2024 - DL n. 185/2008 - DL n. 179/2012 - Legge n. 197/2022 - DL n. 202/2024

Con la circolare odierna intendiamo fornire una panoramica su due temi che comportano adempimenti imminenti per le aziende.

In prima analisi parleremo dell’obbligo di avere un indirizzo PEC per gli amministratori di società, introdotto dalla Finanziaria 2025.

Recentemente, infatti, il Mimit ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito di applicazione della disposizione, sulle tempistiche da rispettare e sulle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

Nella seconda parte della circolare parleremo delle regole pubblicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) per effettuare la domanda telematica di riammissione alla Rottamazione – quater.

La presentazione della domanda, da effettuarsi entro il 30.04.25 e riservata ai contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 dai piani di pagamento della definizione agevolata, permetterà di evitare l’avvio di nuove procedure cautelari e non farà proseguire eventuali procedure esecutive precedentemente avviate.

Obbligo PEC amministratori di società

Con la finanziaria 2025 è stato introdotto l’obbligo di avere un indirizzo PEC per gli amministratori di società.

Recentemente il Mimit ha fornito alcuni chiarimenti e dettagli con riferimento all’ambito di applicazione della nuova disposizione, alle tempistiche da rispettare e alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento. In particolare ha evidenziato che la disposizione si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, introducendo il termine ultimo  del  30 giugno 2025 per adempiere.

Soggetti

L’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 definisce che: “le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale”. Come anticipato, la Finanziaria 2025 ha poi esteso l’obbligo anche: “alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.”

  • Il Mimit ha quindi precisato che per “imprese costituite in forma societaria” vanno considerate tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale.
  • Rientrano tra i soggetti inclusi anche le reti d’imprese quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo soggettività giuridica;
  • Sono escluse:

– le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciale, quali le società semplici, con l’ eccezione delle società semplici esercenti l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso;

– i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;

– gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;

– gli enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.

Con riferimento agli amministratori, il Mimit ha precisato che il termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Evidenziamo inoltre che:

  • nel caso specifico  di molteplici amministratori, va iscritto un indirizzo PEC per ogni amministratore;
  • impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC;
  • nel caso in cui sia stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati dovranno “regolarizzare” la situazione entro il 30.6.2025;
  • il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.

Termini temporali

Il nuovo obbligo riguarda:

  • sia le imprese costituite a partire dall’1.1.2025 ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data. Per tali soggetti l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
  • sia le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025.

In mancanza di un termine normativamente fissato, il Mimit ha definito la data del 30.6.2025 quale termine ultimo entro il quale provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

Sanzioni 

La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio per la mancata osservanza dell’obbligo in oggetto.

Secondo il Mimit, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale si applica la sanzione da € 103 a € 1.032 a “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”. Rimane poi sempre la possibilità di riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Procedura online per domanda rottamazione-quater

Con il Decreto Milleproroghe, è stata definita la riammissione alla rottamazione-quater dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, a favore dei soggetti che hanno presentato, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione e che al 31.12.2024 sono decaduti a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento, di quanto dovuto.

Non possono invece usufruire della riammissione alla “rottamazione-quater” i soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31.12.2024.

Per accedere alla riammissione:

  • va presentata un’apposita domanda entro il 30.4.2025;
  • il debito da saldare entro il 31.12.2024, maggiorato degli interessi del 2% annuo a partire dall’1.11.2023, va corrisposto alternativamente:

– in unica soluzione, entro il 31.7.2025;

– in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo da versare:

                                       – la prima e seconda rispettivamente entro il 31.7.2025 e il 30.11.2025;

                                       – le restanti rate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.

Per l’effettuazione del versamento è concessa una tolleranza di massimo 5 giorni dal termine.

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Agente della riscossione, entro il 30.6.2025, invia una nuova “Comunicazione delle somme dovute” riportante l’ammontare complessivo di quanto dovuto e delle singole rate nonché la relativa scadenza.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito Internet la procedura per l’invio online della domanda di riammissione offrendo la possibilità di scegliere tra due modalità:

  • da area riservata;
  • da area pubblica.

Invio tramite area riservata

  • Si accede tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Va compilato il form e selezionati, tra quelli proposti gli avvisi che si intendono inserire nella domanda di riammissione e il numero di rate;
  • Il soggetto riceve, tramite email, la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione;
  • Questa modalità risulta più veloce perché non necessita di allegare documenti di riconoscimento.

Invio tramite area pubblica

  • va compilato il form, con l’indicazione di:  il numero della cartella / avviso e il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria;
  •  va allegata la documentazione di riconoscimento;
  •  va specificato l’indirizzo email al quale ricevere la ricevuta di presentazione delladomanda;
  •  va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.

ll soggetto riceve:

  • una prima email, con un link da convalidare entro 72 ore;
  • una seconda email, dopo la convalida della richiesta, nella quale è indicata la presa in carico con il numero identificativo della pratica e il riepilogo di quanto inserito;
  • una terza mail con il link per scaricare, entro 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Scaduti i 5 giorni, non è più possibile scaricare la ricevuta.

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