Operazioni con paesi esteri e fatturazione elettronica 2022

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA21.052
Rif. D.Lgs. n. 127/2015, legge 215 del 17/12/21, Legge 178/2020

La circolare odierna affronta il tema dell’esterometro e della fatturazione elettronica 2022. Per l’estensione e la tecnicità dei contenuti l’argomento verrà distribuito su un ciclo di quattro circolari distinte, di cui questa rappresenta la prima e tratta l’inquadramento normativo generale. 

La Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha sostituito l’invio (trimestrale) all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, l’“esterometro”, con un invio tramite SdI utilizzando il “formato” della fattura elettronica. 

Con la legge 215 del 17/12/21 entrata in vigore il 21/12/21 viene ora previsto lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità  di invio dell’esterometro.

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Quadro generale

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti passivi IVA italiani sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. In tal caso, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’articolo 1, comma 1103 della Legge di bilancio 2021 ha poi modificato le disposizioni dell’esterometro introducendo, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, l’onere di trasmettere al sistema di Interscambio (SdI) ogni singolo file (vendite e acquisti dall’estero) nel formato XML.

In particolare con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Quali esclusioni

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cioè dall’obbligo di trasmettere un file XML allo SdI tutti i soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” (DL 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (legge 190/2014).

Sono  anche esonerati i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli art. 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi superiori a 65.000 euro.

Campo "Tipo Documento" e regole di emissione fatture estere

Il campo Tipo Documento è stato aggiornato per includere maggiori casistiche. Nell’elenco seguente sono riepilogati tutti i codici Tipo documento in vigore dal 2021 per la fatturazione elettronica: gli stessi codici vanno utilizzati anche per la trasmissione del file XML delle fatture estere allo SdI.

 

 Tipo Documento  

 

  Descrizione

TD01

  Fattura Immediata

TD02

  Acconto/Anticipo su fattura

TD03

  Acconto/Anticipo su parcella

TD04

  Nota di credito

TD05

  Nota di credito

TD06

  Parcella

TD16

  Integrazione fattura reverse charge interno (pulizie edifici, pallet usati, rottami, subappalti, edilizia, etc)

TD17

  Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (UE o EXTRA UE)

TD18

  Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

  Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 co2 DPR 633/1972

TD20

  Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture – errori o mancato ricevimento IT/UE

TD21

  Autofattura per splafonamento

TD22

  Estrazione beni da deposito IVA

TD23

  Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24

  Fattura differita di cui all’art.21 comma 4

TD25

  Fattura differita di cui all’art.21 comma 4, terzo periodo lett.b – super differita

TD26

  Cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni

TD27

  Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

Nella tabella seguente si evidenzia per ogni Tipo documento l’adempimento collegato, ossia se il codice va utilizzato per la fattura elettronica e/o per l’esterometro.

 

 

 Codice        Descrizione Flusso Esterometro  Trimestrale Flusso Fatturazione  elettronica FE 

 

TD01 Fattura (emessa o ricevuta)Esterometro  FE
TD02 Acconto/anticipo su fattura  FE
TD04 Nota di creditoEsterometro  FE
TD05 Note di debitoEsterometro  FE
TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beniEsterometro
TD11 Fattura per acquisto intracomunitario serviziEsterometro
TD12 Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)Esterometro
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero  FE
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari  FE
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72  FE
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)  FE
TD21 Autofattura per splafonamento  FE
TD22 estrazione beni da Deposito IVA  FE
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA  FE
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)  FE
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)  FE
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)  FE
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa  FE

 

Per quanto riguarda i dati anagrafici del cliente o fornitore estero è necessario compilare determinati campi richiesti dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. In linea generale, indipendentemente dalla controparte estera (UE, extra-UE, persona fisica o azienda) il tracciato della e-fattura richiede di compilare sempre il campo IdFiscaleIVA (“IdPaese” – codice del Paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto e “IdCodice” – numero di identificazione fiscale del soggetto).

Con riferimento agli operatori economici intraunionali – clienti o fornitori – il campo partita IVA deve rispettare alcuni standard, posti dal Paese di riferimento:

– Codice Iso = id paese  es. per l’Austria AT

– Numero caratteri codice IVA = id codice tracciato fattura  es. Austria 9 di cui il primo carattere sempre U

 

Infine, per ciò che riguarda Intrastat e fatturazione elettronica operazioni estere, restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA con le regole vigenti al 31 dicembre 2018. 

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