Dal 1° luglio 2022 i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmesse dagli operatori IVA residenti all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato xml tramite il Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 Prot. 89757 e seguenti aggiornamenti, per la fatturazione elettronica.
Il provvedimento del 28 ottobre ribadisce, come per il precedente esterometro, che la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
Per quanto riguarda la tempistica di invio, si passa da una scadenza trimestrale ad un invio in tempi più ristretti. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei dati è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di sua effettuazione.
Relativamente ai campi da compilare, ai fini della ricezione del file, l’elemento “Codicedestinatario” potrà essere valorizzato con il valore che il cessionario/committente solitamente utilizza per ricevere le fatture elettroniche.
Le specifiche tecniche, nella versione 1.7 utilizzabile dal 1° gennaio 2022, indicano i tipi di documento che possono essere utilizzati nella trasmissione delle operazioni passive:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo:
a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).
Termini di effettuazione, registrazione ed invio allo SdI
| Operazione | Effettuazione a fini IVA | Termine emissione autofattura e registrazione | Termine integrazione e registrazione sui registri Iva | Tipo documento abbinato e termine di invio allo SdI |
| Acquisto UE di beni | * inizio del trasporto o *emissione della fattura (se antecedente) pagamento non rilevante | | Integrazione nel mese di ricevimento della fattura (art 46 e 47 dl 331/1993). Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente. Registrazione in acquisto per detrazione° | TD18 entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento. Data da indicare: ricezione documento o una data ricadente nel mese di ricezione |
| Acquisto UE di servizi generici | * ultimazione servizio (o maturazione se periodico continuativo) * pagamento se precedente ricevimento fattura non rilevante per effettuazione ma indice di ultimazione – Il committente non è sanzionato per l’anticipata integrazione della fattura | | Integrazione nel mese di ricevimento della ft (art 46 e 47 dl 331/1993) Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente. Registrazione in acquisto per detrazione° | TD17 entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento. Data da indicare: ricezione documento o una data ricadente nel mese di ricezione |
| Acquisto extra-UE di servizi generici | *ultimazione servizio (o maturazione se periodico continuativo) *pagamento se precedente ricevimento fattura non rilevante per effettuazione ma indice di ultimazione | Autofattura emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione; Articolo 21, c 4 lett. d) DPR 633/1972 | Registrazione Iva vendite entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento al mese di effettuazione DPR 633/1972 | TD17 entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Data da indicare: effettuazione |
| Acquisto UE beni in Italia | *consegna /spedizione *fattura/pagamento se precedente | / | Integrazione nel mese di ricevimento della fattura. Annotazione entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente. Registrazione in acquisto per detrazione° | TD19 entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento. Data da indicare: ricezione documento o una data ricadente nel mese di ricezione. |
| Acquisto extra-UE beni in Italia | * consegna o spedizione *fattura/Pagamento se precedente | Autofattura emessa entro 12 giorni dall’effettuazione | | TD19 entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione. Data da indicare: effettuazione |
| Acquisto UE di servizi in deroga | *pagamento servizio o *emissione fattura | | Fuori campo Iva | TD17 entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento. Data da indicare: ricezione documento o ricadente nel mese di ricezione – N2.1 |
| Acquisto extra-UE di servizi in deroga | *pagamento servizio o *emissione fattura | Fuori campo Iva | | TD17 entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Data da indicare: effettuazione N2.1 |
°Nota:
La fattura potrà essere annotata, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA ex articolo 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. 633/1972 così come modificato dall’articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017).