Plusvalenze: dal 2026 nuovi requisiti e tempi di rateizzazione

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.041
Riferimenti normativi: Art. 86, comma 4, TUIR; Art. 15, Disegno di Legge (Ddl.) di bilancio 2026 (A.S. 1689).

Il Disegno di Legge (Ddl.) di bilancio 2026 introduce rilevanti modifiche alla disciplina delle plusvalenze realizzate nell’ambito del reddito di impresa. In particolare, interviene sull’Art. 86, comma 4, del TUIR, rivedendo le condizioni per accedere al beneficio della rateizzazione delle plusvalenze. Queste modifiche sono volte ad aumentare il periodo minimo di possesso dei beni e a ridurre il numero massimo di esercizi in cui la plusvalenza può essere frazionata.
Le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dalle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ovvero, per la maggior parte dei contribuenti, dal periodo d’imposta 2026.

Ambito di applicazione e la rateizzazione fino al 2025

La disciplina relativa alle plusvalenze patrimoniali, contenuta nell’Art. 86 del TUIR, definisce le operazioni che generano tali componenti positivi di reddito. Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa qualora siano realizzate:

  • mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all’impresa, diversi dai beni merce;
  • mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento rilevante dei beni (diversi dai beni merce);
  • a seguito di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • a seguito di cessione di azienda o ramo d’azienda.

Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il contribuente poteva scegliere se far concorrere l’intera plusvalenza al reddito nell’esercizio in cui era realizzata, oppure optare per la ripartizione in quote costanti. Questa rateizzazione era ammessa nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Ciò consentiva di fatto un frazionamento su un massimo di cinque periodi di imposta. Rientravano in questo ambito i beni strumentali (inclusi i beni immateriali mai iscritti in bilancio), le aziende e i beni patrimoniali.

L’accesso alla rateizzazione quinquennale è subordinato a specifiche condizioni di possesso:

  • per i beni strumentali e le partecipazioni non PEX, è richiesto un possesso minimo di tre anni;
  • per le immobilizzazioni finanziarie (non PEX), è necessario che risultino iscritte come tali negli ultimi tre bilanci;
  • anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo d’azienda possono essere rateizzate fino a cinque periodi, se il possesso è stato non inferiore a tre anni;
  • per le società sportive professionistiche, la rateizzazione in cinque esercizi si applica al corrispettivo in denaro derivante dalla cessione dei diritti degli atleti, a condizione che i diritti siano stati posseduti per almeno due anni.

La scelta di avvalersi della rateizzazione deve essere formalizzata nella dichiarazione dei redditi.

L’Inasprimento dei requisiti con la finanziaria 2026

A partire dal 2026, l’Art. 15 del Ddl. di bilancio 2026 riscrive la disciplina per le plusvalenze realizzate sui beni strumentali e sulle partecipazioni diverse da quelle PEX. Per queste tipologie di beni, i requisiti per la rateizzazione diventano più restrittivi.

Il nuovo regime prevede che, se l’impresa opta per la rateizzazione, la plusvalenza possa essere ripartita in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi non oltre il secondo. Questo riduce il numero massimo di quote da cinque a tre periodi di imposta. Per accedere a questa rateizzazione ridotta, i beni strumentali e le partecipazioni non PEX devono essere stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per quanto riguarda i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (non PEX), la rateizzazione in tre periodi sarà possibile solo se risultano iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci, anziché i precedenti tre.

Regime mantenuto per le cessioni d’azienda e società sportive

Nonostante l’inasprimento generale, l’attuale disciplina rimane confermata per due categorie specifiche, che continuano a beneficiare della rateizzazione massima in cinque esercizi:

  • Cessione di azienda o rami d’azienda: La plusvalenza può essere ripartita in un massimo di cinque periodi di imposta a condizione che l’azienda sia stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni.
  • Società sportive professionistiche: Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta rimangono frazionabili in un massimo di cinque periodi (limitatamente alla parte corrispondente al corrispettivo in denaro), a condizione che i diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Infine, ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF/IRES dovuto per il periodo d’imposta 2026, l’imposta relativa all’anno precedente (2025) dovrà essere ricalcolata applicando già le nuove disposizioni di rateizzazione.

In sintesi, il cambiamento normativo può essere paragonato ad una “corsia preferenziale” per la tassazione che si restringe: se prima la corsia (rateizzazione) era accessibile dopo tre anni di possesso e permetteva di diluire il carico fiscale in cinque anni, ora sarà accessibile solo dopo cinque anni di possesso e consentirà di spalmarlo in appena tre.

Per ulteriori informazioni sulle nuove disposizioni e sul loro impatto operativo, vi invitiamo a contattarci.

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