Possibilità di sospensione ammortamenti anche nel 2021

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA22.016
Rif. DL 228/2021 - Art. 60, comma 7-quater, DL 104/2020 - OIC 19

Il DL 228/2021 ha esteso al 2021 la possibilità, prevista per il 2020, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo relativo alle immobilizzazioni.

La sospensione degli ammortamenti prevede la facoltà di non imputare in conto economico del bilancio 2021 fino al 100% della quota annua dell’ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invariato il valore di iscrizione proveniente dal precedente bilancio.

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Modalità di sospensione dell'ammortamento

A seguito dell’emergenza COVID-19 è consentito, in deroga alle disposizioni del Codice civile (art. 2426, comma 1, n. 2, C.c.) di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il DL 228/2021 ha esteso la disposizione, inizialmente prevista per il 2020 (esercizio in corso al 15.8.2020), anche al 2021.

  • La possibilità  di sospensione nel 2021 prescinde dal comportamento tenuto per il 2020.
  • La sospensione dell’ammortamento è facoltativa e può essere totale o parziale. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive.

Qualora l’impresa avesse sospeso l’intera quota di ammortamento 2020, tale quota sarebbe stata imputata nel 2021 e allo stesso modo sarebbero state spostate le quote successive, allungando quindi la stima della vita utile del bene. Con l’estensione al 2021 lo spostamento è ulteriormente differito, ferma restando la verifica sulla vita utile del bene.

  • Ai fini fiscali, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti dagli articoli 102, 102-bis e 103 TUIR. Considerato che in tale ipotesi l’ammortamento viene in tutto o in parte sospeso e dunque non imputato a Conto Economico, la deduzione avviene mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi e in relazione alle differenze temporanee generate vanno rilevate le imposte differite. In base ai chiarimenti dell’Agenzia Entrate, la quota di maggiorazione deducibile sarà la medesima prevista nell’originario piano d’ammortamento, a nulla rilevando gli effetti della sospensione sulle quote imputate a Conto economico e dedotte dal 2020 in poi. 
  • È infine previsto l’obbligo di vincolare una riserva indisponibile di utili per ammontare corrispondente al totale dell’ammortamento sospeso, al netto delle imposte differite.

I Soggetti interessati e la nota integrativa

Interessati alla sospensione sono i soggetti OIC, ossia le società di capitali, incluse le micro imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. 

Inoltre anche le società di persone e le ditte individuali possono avvalersi della disposizione. Nel modello REDDITI (incluso quello delle PF ed SP) è istituito il codice 81 da indicare a rigo RF55 tra le altre variazioni in diminuzione e nel mod. IRAP il codice 15 tra le altre variazioni in diminuzione. 

La sospensione non si applica alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, soggetti che non sarebbero comunque interessati. 

Nella Nota Integrativa va indicato su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti, le ragioni della deroga e l’impatto in termini economici e patrimoniali. 

Indicazioni documento OIC 19

Nel documento interpretativo I9 (aprile 2021), l’OIC ha precisato che:

1. la norma si applica all’ammortamento dei beni materiali e immateriali e si ritiene anche all’avviamento mentre non è possibile per i costi pluriennali;

2. è possibile applicare la sospensione a singoli beni, a gruppi di immobilizzazioni o all’intera voce di bilancio nonché ai beni acquistati nel 2020 o nel 2021;

3. la prima parte della norma stabilisce le modalità di deroga per l’anno della sospensione; 

4. la seconda parte della norma stabilisce le modalità tecniche su come riflettere l’esercizio della deroga negli esercizi successivi. Su tale punto l’OIC specifica che la quota sospesa e imputata all’esercizio successivo con prolungamento del piano di ammortamento originario di 1 anno muove dall’assunto che al minor ammortamento del bene sia associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua; 

5. nel caso in cui, a causa di vincoli contrattuali o tecnici, non sia possibile estendere la vita utile di 1 anno, l’ammortamento degli esercizi successivi è incrementato in modo da ripartire l’ammortamento sospeso lungo la residua vita utile.

6. per le micro imprese l’informativa sulla deroga è fornita in calce allo Stato Patrimoniale.

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