Nel documento interpretativo I9 (aprile 2021), l’OIC ha precisato che:
1. la norma si applica all’ammortamento dei beni materiali e immateriali e si ritiene anche all’avviamento mentre non è possibile per i costi pluriennali;
2. è possibile applicare la sospensione a singoli beni, a gruppi di immobilizzazioni o all’intera voce di bilancio nonché ai beni acquistati nel 2020 o nel 2021;
3. la prima parte della norma stabilisce le modalità di deroga per l’anno della sospensione;
4. la seconda parte della norma stabilisce le modalità tecniche su come riflettere l’esercizio della deroga negli esercizi successivi. Su tale punto l’OIC specifica che la quota sospesa e imputata all’esercizio successivo con prolungamento del piano di ammortamento originario di 1 anno muove dall’assunto che al minor ammortamento del bene sia associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua;
5. nel caso in cui, a causa di vincoli contrattuali o tecnici, non sia possibile estendere la vita utile di 1 anno, l’ammortamento degli esercizi successivi è incrementato in modo da ripartire l’ammortamento sospeso lungo la residua vita utile.
6. per le micro imprese l’informativa sulla deroga è fornita in calce allo Stato Patrimoniale.