Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali.
In particolare è stato previsto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
Ricapitolando quanto prevede il codice civile (articoli 2222 e seguenti ) in tema di rapporto di lavoro autonomo si può definire che il rapporto diventa occasionale nel momento in cui la prestazione viene svolta in maniera saltuaria.
L’occasionalità del rapporto non fa sorgere l’obbligo, in capo al prestatore, dell’apertura di una posizione IVA; l’obbligo si genera quando l’attività è o diventa abituale, ancorché non esclusiva, e prevalente.
Modalità di invio
Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva parte dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro iniziati successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.
La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro…).
Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).
La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta l’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF del 20%. Soltanto, qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui tenendo conto della globalità di tutti i committenti, scatta l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS e versamento dei conseguenti contributi previdenziali con le seguenti modalità:
per il 2021 applicazione dell’aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore e il resto a capo al committente):
- 33,72% in caso di soggetti collaboratori occasionali non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- 24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.
La comunicazione preventiva all’ITL
Come anticipato, in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale è stato definito l’obbligo di una preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email), al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia di contratto.
L’omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell’Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta).
La legge prevede inoltre l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.
A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
Modalità di invio
Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva parte dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro iniziati successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.
La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro…).
Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).