Rif. Codice Civile (art. 1813 ss. c.c. – Contratto di Mutuo); D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).
Il contratto di prestito personale, che rientra nella categoria del mutuo secondo il Codice Civile italiano, costituisce l’accordo con cui una parte (mutuante, colui che presta) consegna all’altra (mutuatario, colui che riceve) una determinata quantità di denaro o altri beni fungibili. L’obbligo del mutuatario è di restituire beni della stessa specie e qualità entro la scadenza pattuita, e di corrispondere gli interessi se il mutuo è oneroso.
Questo tipo di accordo può avvenire sia con banche o intermediari finanziari, sia tra soggetti privati (spesso chiamato “prestito informale”), come ad esempio nel contesto familiare quando un genitore finanzia il figlio. La legge lo definisce un contratto reale, poiché si perfeziona non solo con l’accordo (consenso) delle parti, ma richiede anche l’effettiva consegna del denaro.
Il prestito tra privati
Il prestito tra privati è un accordo tramite il quale un soggetto (prestatore) concede una somma di denaro a un altro soggetto (debitore), con l’impegno di quest’ultimo alla restituzione secondo termini concordati.
Sebbene la stipulazione di un mutuo tra privati non richieda alcuna forma particolare (può essere perfezionato anche verbalmente con la sola consegna del denaro), la prassi commerciale e la giurisprudenza consigliano vivamente la forma scritta. Questo perché, se si finisce in tribunale, chi chiede la restituzione della somma (il mutuante) deve provare non solo la dazione del denaro, ma anche che la consegna è avvenuta a titolo di mutuo, ovvero con l’obbligo di restituzione. La scrittura privata è lo strumento più efficace per ovviare agli inconvenienti della forma orale.
Per evitare contestazioni e per adempiere all’onere della prova (art. 2697 c.c.), il contratto deve indicare chiaramente gli elementi minimi costitutivi, tra cui:
- L’oggetto: la somma di denaro prestata.
- Il corrispettivo: l’eventuale tasso di interesse pattuito.
- Il termine: la data di restituzione e la periodicità del rimborso.
- Le clausole: l’ammontare degli interessi, il luogo del pagamento, la condizione risolutiva e/o sospensiva, ecc.
È possibile che il prestito sia un mutuo di scopo, dove la somma è fornita per il perseguimento di una finalità determinata (stabilita dalla legge o dalle parti), la quale entra nel sinallagma (il rapporto causale) del contratto, vincolando il mutuatario all’utilizzo specifico della somma.
Gli interessi (mutuo oneroso e gratuito)
Salvo diversa volontà delle parti, il contratto di mutuo si presume oneroso. La gratuità, ovvero il mutuo infruttifero (senza interessi), è l’eccezione e deve essere espressamente stabilita.
Se il prestito è oneroso, la controprestazione per il mutuante è generalmente rappresentata dal pagamento degli interessi, detti interessi corrispettivi.
Se gli interessi non sono stabiliti per iscritto, l’interesse dovuto viene calcolato al saggio legale e non può eccedere tale misura. Il tasso legale, a partire dal 1° gennaio 2025, è stato fissato al 2%.
Le parti possono concordare un tasso superiore a quello legale, ma tale patto è valido solo a condizione che sia redatto in forma scritta (ad substantiam) e sottoscritto da entrambi i contraenti. In mancanza della forma scritta, gli interessi sono ridotti alla misura legale. Il patto deve avere un contenuto assolutamente univoco in merito alla determinazione del tasso.
La libertà delle parti di determinare la misura degli interessi è limitata dal divieto di usura. L’interesse concordato non deve superare il tasso soglia fissato dalla legge. Per la determinazione del tasso usurario (c.d. TEG), devono essere incluse tutte le commissioni, remunerazioni, e persino le spese di assicurazione che il mutuatario sostiene per ottenere il credito, in quanto sono considerate oneri collegati all’erogazione.
La restituzione del tantundem
Il mutuatario ha l’obbligo di restituire la medesima quantità di cose, della stessa specie e qualità, entro il termine convenuto, in un’unica soluzione o a rate.
Il termine di restituzione può avvenire secondo le seguenti modalità:
- Prestito gratuito: il termine per la restituzione si presume stipulato a favore del mutuatario. Questo significa che il mutuatario ha la facoltà di scegliere discrezionalmente il momento in cui restituire il denaro (purché avvenga entro la prescrizione) e può restituire anticipatamente la somma, senza che il mutuante possa opporsi.
- Prestito oneroso: il termine si presume stipulato a favore di entrambe le parti. In questo caso, il mutuante non può richiedere la restituzione anticipata, poiché è necessario attendere il termine pattuito per contemperare l’applicazione degli interessi.
- Nel caso di prestito rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata legittima il mutuante a chiedere la restituzione anticipata dell’intera somma.
- Prestito in un’unica soluzione: la mancata restituzione alla data stabilita legittima il mutuante ad agire in giudizio per chiedere la restituzione e il risarcimento dei danni.
Se non è stato convenuto un termine per la restituzione, questo viene stabilito dal giudice, tenendo conto delle circostanze.
Il diritto alla restituzione della somma mutuata si estingue per prescrizione in 10 anni. Questo periodo decorre generalmente dalla data prevista per la restituzione o, se non fissata, dalla data di stipulazione del mutuo.
Profili fiscali e adempimenti per la certezza probatoria
La formalizzazione del contratto per iscritto non è solo una tutela legale ma anche un’importante precauzione in ambito fiscale.
La registrazione di un contratto scritto presso l’Agenzia delle Entrate attribuisce data certa al documento, tutelando le esigenze di garanzia del mutuante.
I contratti di mutuo stipulati per iscritto tra privati che non operano in ambito professionale o imprenditoriale devono essere registrati. La normativa impone la registrazione entro 20 giorni dalla data del contratto.
L’operazione è soggetta all’Imposta di Registro con un’aliquota del 3% sulla somma prestata.
- Se il mutuo è concesso da un soggetto non IVA, esso è soggetto a registrazione in termine fisso, con aliquota del 3%.
- Se il mutuo è gratuito (senza interessi), si applica comunque l’aliquota del 3% sull’importo.
- Alla registrazione si aggiunge l’imposta di bollo, che ammonta a 16 euro ogni quattro facciate (o 100 righe).
La forma scritta è cruciale per tutelarsi di fronte ai controlli dell’Amministrazione Finanziaria. Per resistere all’accertamento, il contribuente deve dimostrare in maniera analitica che le somme versate derivano effettivamente da un’operazione di prestito. Dichiarazioni prive di autenticità o giustificazioni generiche non sono sufficienti per superare la presunzione di imponibilità delle somme versate.
La corretta formalizzazione del contratto di mutuo tra privati è indispensabile per la tutela legale e per la protezione da rischi fiscali. È necessario non solo definire gli elementi essenziali del prestito (importo, durata, interessi) ma anche assicurare che la documentazione risponda ai criteri di certezza probatoria richiesti dalla giurisprudenza e dall’Amministrazione Finanziaria.
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