Con riferimento ai dipendenti già in forza al 25 marzo 2020, il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.
I trattamenti per periodi successivi alle prime 9 settimane (riconosciuti dalle Regioni), sono concessi dall’lNPS (che eroga le prestazioni nei limiti di spesa). I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda all’INPS con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
La domanda può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda, entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.
La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS eroga il trattamento residuo o recupera gli eventuali importi indebitamente anticipati.
Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane.