Di seguito sono riportate le principali misure di contenimento.
È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro, nonché con l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie.
In ogni caso, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare tale misura.
L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare tale misura.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Previa emanazione di apposite Linee Guida in materia igienico-sanitaria, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, sono consentite le sessioni di allenamento individuale e a porte chiuse degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Resta fermo l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
È sospesa ogni attività nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono comunque sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le sole cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È sospesa l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, nonché ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida.
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
Limitazioni all’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, secondo le indicazioni dalla direzione sanitaria della struttura.