Viene stabilito il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, con un ampliamento delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2029, e sono previste modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno nell’ipotesi di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.
Per quanto riguarda il contratto di collaborazione dei navigator, in scadenza il 31 dicembre 2021, non viene prevista alcuna proroga.
Controlli
Per limitare la fruizione fraudolenta del reddito di cittadinanza vengono estesi i controlli sulle domande da parte di Comuni e dell’INPS.
- Nello specifico, ai Comuni sono affidate, all’atto della presentazione dell’istanza, a campione verifiche e controlli anagrafici in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda di accesso e relativamente al possesso dei requisiti richiesti e alla loro permanenza durante il periodo di godimento del beneficio.
- L’Istituto previdenziale, provvede alla verifica preventiva e tempestiva dei dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati nella domanda, rispetto alle informazioni presenti nelle proprie banche dati. Sulla base di tali risultanze, i Comuni sono informati riguardo le posizioni che richiedono ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. Circa l’esito di tali verifiche l’INPS viene informato dai Comuni entro 120 giorni dalla suddetta comunicazione, con sospensione del pagamento delle somme spettanti; trascorso tale termine, in assenza di comunicazione dell’esito dei controlli, ne viene comunque disposto il pagamento.
Domanda e Did
La domanda di Rdc avanzata dall’interessato all’INPS per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione dello stesso, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e l’Istituto ne effettua la trasmissione all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Qualora la domanda non contenga le dichiarazioni di immediata disponibilità viene considerata improcedibile.
Offerta congrua di lavoro
Il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che i percettori del reddito di cittadinanza possono ricevere viene ridotto da tre a due, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una per non perdere il beneficio. Con riferimento alla congruità dell’offerta vengono modificati i parametri.
In particolare dal 2022, un’offerta di lavoro può definirsi congrua qualora:
- avvenga entro 80 chilometri di distanza (in luogo degli attuali 100) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in massimo cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta;
- sia ovunque collocata nel territorio italiano, se si tratta di seconda offerta, salvo che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità.
Nei confronti degli occupabili, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è disposta una riduzione del reddito di cittadinanza nella misura di 5 euro per ciascun mese a partire da quello successivo all’eventuale rifiuto di un’offerta congrua.
Nei confronti degli occupabili, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è disposta una riduzione del reddito di cittadinanza nella misura di 5 euro per ciascun mese a partire da quello successivo all’eventuale rifiuto di un’offerta congrua.
Tale riduzione viene applicata purché:
- il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro moltiplicato per il parametro di equivalenza fissato dall’articolo 2, comma 4 del DL n. 4/2019, oppure
- nel nucleo familiare non vi siano minori sotto i tre anni, disabili gravi o non autosufficienti.
Assunzioni
Viene stabilita l’estensione della sfera applicativa degli incentivi a favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni di beneficiari di reddito di cittadinanza.
In particolare viene previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore:
- entro i limiti dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità,
- va riconosciuto non solo in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, ma anche con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo parziale.
Alle agenzie per il lavoro viene consentito lo svolgimento di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc e ad esse è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di tale specifica attività, il 20% dell’incentivo a favore dei datori di lavoro (ai quali viene detratto).