- Rientrano nella rottamazione-quater i carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022.
- La presentazione dell’apposita domanda consente ai contribuenti di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
– affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
– maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
A questo scopo il soggetto interessato può:
– richiedere sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il “Prospetto informativo” contenente l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere definiti nonché l’importo dovuto in caso di adesione alla “rottamazione”;
– presentare la domanda utilizzando il servizio on-line disponibile all’indirizzo:
https://www. agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di- adesione;
la domanda può essere presentata solo dal contribuente, non quindi dall’intermediario abilitato mediante Entratel.
Bisogna necessariamente usare l’applicativo telematico messo a disposizione sul sito, non essendo possibile inviare la domanda a mezzo PEC.
La domanda va presentata quand’anche la rottamazione non abbia costi, si pensi ai ruoli relativi a sole sanzioni o interessi.
- entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente l’importo delle somme o delle rate da versare, con le relative scadenze (entro la stessa data dovrà essere comunicato l’eventuale diniego della richiesta avanzata, con evidenza delle motivazioni di rigetto della stessa – l’eventuale diniego potrà essere impugnato davanti al giudice tributario). Dopodiché, al fine del perfezionamento della procedura, il pagamento dovrà essere tempestivo. Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, infatti, che sia superiore a cinque giorni dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme comporta la decadenza dal beneficio in oggetto. In base alle nuove scadenze, il pagamento della prima o unica rata ha come termine il 31 ottobre 2023, mentre la seconda rata, in base al calendario attuale e salvo eventuali modifiche future, ha scadenza il 30 novembre 2023. Sia la prima che la seconda rata dovranno essere pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, mentre le restanti (16) rate saranno di pari importo e avranno scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. I versamenti potranno avvenire mediante bollettini precompilati allegati alla comunicazione, tramite domiciliazione bancaria o presso gli uffici dell’agente della riscossione. È in ogni caso esclusa la compensazione.