Fisco 2026: proroga versamenti per soggetti ISA e forfetari e novità sulla rottamazione-quinquies

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 26.021
Riferimenti normativi: Art. 6 del D.L. n. 89/2026; Legge n. 199/2025 (art. 1, commi 82-101); Art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 (decreto fiscale convertito in legge); Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Le ultime novità fiscali introducono aggiornamenti rilevanti sia sul fronte delle scadenze dei versamenti per imprese e professionisti soggetti agli ISA e ai regimi agevolati, sia in materia di definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione da parte degli enti territoriali. Da un lato, il recente Decreto n. 89/2026 ha ufficializzato la proroga dei termini per il pagamento delle imposte dovute dai soggetti ISA, estendendo il beneficio anche ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio, in risposta alle richieste delle associazioni di categoria e ai ritardi nel rilascio dei software necessari per la compilazione fiscale. Dall’altro, il decreto fiscale convertito in legge amplia la rottamazione-quinquies ai carichi affidati da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, introducendo nuove opportunità per regolarizzare posizioni debitorie, ma con tempistiche operative particolarmente ristrette.
Le misure delineano un quadro di alleggerimento e riorganizzazione degli adempimenti, ma richiedono attenzione per comprendere destinatari, scadenze e modalità applicative.

Proroga dei versamenti fiscali: chi riguarda e perché è stata introdotta

Il Governo ha disposto una proroga dei versamenti fiscali per i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), estendendo la misura anche ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio. La decisione nasce principalmente dalle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, che avevano segnalato criticità operative legate al ritardo nella pubblicazione degli strumenti informatici necessari alla gestione degli ISA e del Concordato Preventivo Biennale (CPB). In particolare, il software “Il tuo ISA 2026 CPB” è stato reso disponibile oltre i termini ordinariamente previsti, riducendo il tempo a disposizione dei contribuenti per predisporre correttamente le dichiarazioni e i relativi versamenti. La proroga, introdotta dall’art. 6 del DL n. 89/2026, interessa i versamenti originariamente in scadenza al 30 giugno 2026 e coinvolge le imposte risultanti dai modelli Redditi, IRAP e IVA. La misura si inserisce nel quadro degli interventi straordinari adottati dal Governo nell’ambito del cosiddetto “Decreto Caro Petrolio quater”, che oltre agli aspetti fiscali ha previsto misure di sostegno economico collegate all’aumento dei costi energetici e produttivi. La finalità del differimento è quindi offrire maggiore margine operativo ai contribuenti interessati, evitando criticità derivanti da tempi tecnici ristretti per adempiere correttamente agli obblighi tributari.

Nuove scadenze, soggetti interessati ed esclusioni dalla proroga

Con la proroga, i soggetti interessati possono effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, oppure nei trenta giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,80%, percentuale raddoppiata rispetto allo 0,40% normalmente previsto negli anni precedenti. Tra i beneficiari rientrano i contribuenti ISA, i forfetari, i minimi, i soggetti esclusi dagli ISA per specifiche cause e coloro che partecipano a società, associazioni o imprese interessate dall’applicazione degli indici.
Sono inoltre inclusi diversi obblighi di versamento, tra cui saldo e acconto di IRPEF, IRES, IRAP e IVA, addizionali IRPEF, contributi previdenziali, cedolare secca, IVIE, IVAFE e diritto camerale. Restano invece esclusi i contribuenti privati e i soggetti non interessati dagli ISA, per i quali continuano ad applicarsi le scadenze ordinarie del 30 giugno o del 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Anche per alcune società di capitali il beneficio opera soltanto in presenza di specifiche condizioni legate ai termini di approvazione del bilancio. La normativa chiarisce inoltre che alcuni versamenti con scadenza autonoma e fissa, come determinate imposte sostitutive relative all’estromissione di immobili strumentali, non beneficiano dello slittamento.

Rottamazione-quinquies: estensione ai carichi degli enti territoriali

Accanto alla proroga dei versamenti, il legislatore è intervenuto anche sul fronte della riscossione, estendendo la rottamazione-quinquies ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da enti territoriali come Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. La misura, introdotta nel decreto fiscale tramite l’art. 10-quinquies, consente di definire in forma agevolata debiti tributari e non tributari affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Tuttavia, il meccanismo non opera automaticamente: ogni ente locale deve adottare un’apposita delibera consiliare per aderire alla misura, valutando preventivamente gli effetti sui propri equilibri finanziari e sulla recuperabilità dei crediti. Possono rientrare nella definizione agevolata imposte locali come IMU, TARI e Canone unico patrimoniale, ma anche entrate di natura non tributaria, come sanzioni del Codice della strada, rette scolastiche o altre tariffe dovute agli enti locali.
Rimangono invece esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti. La misura amplia dunque le possibilità di regolarizzazione per cittadini e imprese, pur lasciando un margine decisionale significativo agli enti territoriali coinvolti.

Tempistiche operative e modalità di adesione alla definizione agevolata

La rottamazione-quinquies degli enti territoriali si caratterizza per un calendario particolarmente serrato. Entro il 30 giugno 2026 gli enti creditori devono pubblicare il provvedimento di adesione alla misura, mentre dal 15 settembre 2026 saranno resi disponibili i dati necessari per individuare i carichi definibili. I debitori interessati potranno presentare domanda di adesione tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, con possibilità di integrazione entro lo stesso termine. Successivamente, entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione comunicherà l’importo complessivo dovuto, il piano delle rate e le relative scadenze. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure mediante un piano fino a 54 rate bimestrali, con applicazione di interessi del 3% annuo a partire dal febbraio 2027 in caso di rateizzazione.
Per le sanzioni amministrative, incluse quelle stradali, il beneficio riguarda esclusivamente interessi e oneri accessori, mentre l’importo principale della sanzione resta comunque dovuto.
Le tempistiche ristrette previste rendono quindi fondamentale un rapido coordinamento tra enti locali e contribuenti per sfruttare concretamente l’opportunità prevista dalla norma.

In un contesto fiscale in continua evoluzione, monitorare con tempestività proroghe, strumenti di regolarizzazione e nuove opportunità normative diventa essenziale per affrontare gli adempimenti con maggiore consapevolezza e pianificazione, evitando di trasformare le scadenze in criticità operative.

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