A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) dal 15.8.2020 l’organo di controllo / revisore ha il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi.
In mancanza di “attivazione” da parte dell’organo amministrativo nel fornire risposta all’organo di controllo o nell’adottare le misure necessarie al superamento della crisi, l’organo di controllo / revisore deve informare l’Organismo di composizione della crisi (OCRI) istituito presso la CCIAA.
La segnalazione a tale Organismo è posta a carico anche di specifici “creditori pubblici qualificati” (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione) qualora il debitore presenti un’esposizione debitoria nei loro confronti superiore a determinati limiti e non provveda alla relativa estinzione entro uno specifico termine.
Con il “Decreto Coronavirus”, il Legislatore ha prorogato al 15.2.2021 l’obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’organo di controllo / revisore nonché dei creditori pubblici qualificati.
La proroga:
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