Nuova tassazione delle plusvalenze 2026: la fine della rateizzazione per i beni aziendali

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 26.007
Riferimenti normativi: Art. 86, comma 4, TUIR; Art. 1, commi 42 e 43, Legge n. 199/2025.

Tra le rilevanti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), spicca la revisione della disciplina sulla tassazione delle plusvalenze realizzate dalle imprese. Il legislatore ha deciso di eliminare, per la maggior parte delle operazioni, la possibilità di distribuire il carico fiscale in più esercizi, imponendo la tassazione immediata nell’anno di realizzo. Restano tuttavia esclusi da questa stretta alcuni ambiti specifici, come le cessioni d’azienda e i diritti sulle prestazioni degli atleti, per i quali si conferma il regime precedente. Tale mutamento normativo richiede un’attenzione particolare anche nella determinazione degli acconti fiscali per l’anno 2026.

Il regime fiscale in vigore fino al 2025

La disciplina delle plusvalenze patrimoniali è contenuta nell’art. 86 del TUIR. Le plusvalenze relative ai beni d’impresa concorrevano alla formazione del reddito quando realizzate mediante cessione a titolo oneroso, mediante risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento dei beni, in caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nonché a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene; nel caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee, la differenza è calcolata tra valore normale e costo non ammortizzato.

Fino al 31 dicembre 2025 la tassazione poteva avvenire per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo oppure, a scelta del contribuente da effettuare nel modello REDDITI, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, consentendo quindi una ripartizione in un massimo di cinque rate complessive. La rateizzazione era ammessa a condizione che i beni fossero posseduti da almeno tre anni; per le immobilizzazioni finanziarie non rientranti nel regime di esenzione PEX il requisito riguardava i beni iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, mentre per l’azienda o il ramo d’azienda era richiesto un periodo di possesso non inferiore a tre anni.

Anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti per le società sportive professionistiche concorrevano al reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo oppure, se i diritti erano posseduti da almeno due anni, in quote costanti fino a cinque esercizi, limitatamente alla parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente incassato in denaro, mentre la parte residua restava tassata nell’anno di realizzo.

Le novità dal 2026 e le eccezioni mantenute

La Legge n. 199/2025, modificando il comma 4 dell’art. 86 del TUIR, interviene sulla rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali. A partire dalle plusvalenze realizzate dal 2026, per quelle derivanti dalla cessione di beni strumentali, nonché dai risarcimenti per perdita o danneggiamento degli stessi e dalla cessione di immobilizzazioni finanziarie che non beneficiano del regime PEX, non è più consentita la ripartizione in quote annuali. L’intero importo della plusvalenza concorre quindi alla formazione del reddito esclusivamente nell’esercizio in cui è realizzata.

Resta invece invariata la disciplina relativa alla cessione d’azienda o di ramo d’azienda: qualora l’azienda sia posseduta da almeno tre anni, la plusvalenza può ancora essere tassata integralmente nell’anno di realizzo oppure ripartita in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, fino a un massimo di cinque rate complessive.

Anche per le società sportive professionistiche continua ad applicarsi il regime precedente: le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti possono essere imputate interamente nell’anno di realizzo oppure, se i diritti sono posseduti da almeno due anni, ripartite fino a cinque esercizi, sempre nei limiti della quota proporzionale agli importi effettivamente incassati in denaro.

Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 2026. Ai fini del calcolo degli acconti IRPEF e IRES dovuti per tale anno, l’imposta relativa al 2025 deve essere rideterminata considerando già applicabili le nuove regole, come se la soppressione della rateizzazione fosse stata in vigore anche per il periodo precedente.

 

In conclusione, dal 2026 la possibilità di rateizzare la plusvalenza resta limitata alle cessioni d’azienda e ai diritti sportivi professionistici, mentre per beni strumentali e immobilizzazioni finanziarie non PEX la tassazione avviene integralmente nell’anno di realizzo.

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