Il regime forfetario dopo la finanziaria: regole aggiornate e casi operativi

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 26.008
Riferimenti normativi: Art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014; Art. 1, comma 27, Legge n. 199/2025; Art. 1, comma 65, Legge 190/2014; Circolare Agenzia Entrate 3.1.2001, n. 1/E, § 1.9.4; Circolare Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E, § 2.2.2.

Il regime forfetario è oggi una delle principali modalità fiscali applicabili alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo, grazie alla semplificazione degli adempimenti e alla tassazione sostitutiva. Negli ultimi anni la normativa è stata oggetto di interventi frequenti, spesso orientati più a chiarimenti e conferme operative che a vere riforme. La Legge di Bilancio 2026 si colloca in questa continuità: non modifica la struttura del regime ma ne aggiorna alcune condizioni applicative, in particolare quelle legate ai redditi da lavoro dipendente e alla permanenza nel sistema agevolato. Diventa quindi utile un riepilogo organico delle regole, per comprendere chi può accedere al regime, quando lo si perde e quali effetti comporta anche nella versione agevolata dedicata all’avvio di nuove attività.

Requisiti di accesso e ambito di applicazione

Il regime forfetario è disciplinato dalla Legge 190/2014 ed è destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che rispettano determinati requisiti; in presenza delle condizioni previste costituisce il regime naturale, quindi applicabile anche a soggetti già in attività.
Il primo parametro riguarda i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, che non devono superare 85.000 euro indipendentemente dall’attività svolta, considerando la somma dei compensi anche in presenza di più codici attività e includendo i proventi collegati professionalmente all’attività esercitata, mentre non assumono rilevanza alcune componenti dichiarative utilizzate solo per migliorare l’affidabilità fiscale. Un secondo limite riguarda le spese per lavoro dipendente, collaboratori, associati in partecipazione o lavoro accessorio, che non devono superare 20.000 euro lordi annui.
La finanziaria 2026 conferma, inoltre, un requisito particolarmente rilevante: possono applicare o continuare ad applicare il regime i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro, mentre il superamento di tale soglia impedisce l’accesso o la permanenza. Il sistema si fonda quindi su un criterio dimensionale e personale insieme, volto a circoscrivere l’agevolazione a soggetti economicamente minori e con attività autonoma non prevalente rispetto al lavoro dipendente.

Cause ostative e perdita del regime

Accanto ai requisiti di ingresso, la normativa individua numerose situazioni che impediscono l’applicazione del regime o ne determinano la cessazione. Non possono aderire i soggetti che applicano regimi IVA speciali o forfetari di determinazione del reddito, come attività agricole in regime speciale, editoria, agenzie di viaggio, commercio di beni usati con regime del margine o attività di intrattenimento, poiché tali sistemi sono incompatibili con la struttura semplificata del regime. Sono inoltre esclusi i non residenti, salvo il caso di residenti in Stati UE o SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito.
Una causa rilevante riguarda la partecipazione societaria: l’accesso è precluso a chi partecipa a società di persone o controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella del contribuente, condizione verificata considerando l’effettiva attività economica e non soltanto il codice attività dichiarato.
Particolare attenzione è posta anche ai rapporti con il datore di lavoro: la causa ostativa opera quando l’attività autonoma è esercitata prevalentemente, cioè per oltre il 50% dei compensi, nei confronti del datore di lavoro attuale o di uno avuto nei due anni precedenti, al fine di evitare trasformazioni formali di lavoro subordinato in lavoro autonomo.
La permanenza nel regime dipende anche dal volume dei ricavi: se i compensi superano 85.000 euro ma restano entro 100.000 euro il regime cessa dall’anno successivo, mentre se superano 100.000 euro l’uscita è immediata e scattano gli ordinari obblighi IVA dall’operazione eccedente.

Determinazione del reddito e tassazione

Il regime forfetario non prevede la determinazione analitica del reddito tramite costi e ricavi effettivi, ma l’applicazione ai compensi di un coefficiente di redditività stabilito per settore economico, attraverso il quale si ottiene il reddito imponibile; da questo importo sono deducibili esclusivamente i contributi previdenziali versati. Sul reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva pari al 15%, che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP. La semplificazione riguarda anche gli adempimenti: il contribuente emette fattura elettronica tramite il sistema di interscambio e, dal 2025, può utilizzare la fattura semplificata anche per importi superiori a 400 euro.
Il regime si riflette inoltre sulla contribuzione previdenziale, poiché è previsto un sistema agevolato con riduzione del 35% dei contributi, previa comunicazione all’INPS, beneficio che cessa automaticamente con l’uscita dal regime. In caso di coesistenza con la contabilità semplificata, entrambe considerate regimi naturali per i contribuenti minori, è possibile passare dall’una all’altra senza vincolo di permanenza triennale, mentre il vincolo permane se il contribuente aveva optato per la contabilità ordinaria.

Regime forfetario start-up e aliquota ridotta al 5%

La normativa prevede un’ulteriore agevolazione per favorire l’avvio di nuove attività economiche: nei primi cinque anni l’imposta sostitutiva scende dal 15% al 5%, mantenendo tutte le altre caratteristiche del regime. L’accesso è subordinato a specifiche condizioni di novità: il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa, professionale o artistica, anche in forma associata o familiare, e la nuova attività non deve configurarsi come mera prosecuzione di una precedente attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo, salvo il caso della pratica obbligatoria per l’esercizio della professione. La mera prosecuzione si verifica quando la nuova attività si svolge con gli stessi mezzi, la stessa organizzazione o la stessa clientela della precedente, configurando una continuità sostanziale e non solo formale.
Inoltre, se l’attività prosegue quella esercitata da un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare 85.000 euro. L’aliquota ridotta spetta solo ai contribuenti che applicano il regime forfetario fin dall’inizio dell’attività e non a chi, dopo aver iniziato in regime ordinario, vi accede successivamente nel quinquennio. Il regime start-up non costituisce quindi un sistema autonomo, ma una variante temporanea del regime ordinario forfetario, finalizzata a sostenere l’avvio di iniziative economiche effettivamente nuove.

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