Aggiornamenti fiscali 2026: regime forfetario stabile e nuove regole sulla tracciabilità delle spese

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.046
Riferimenti normativi: Legge n. 190/2014; Ddl. di bilancio 2026; DL n. 84/2025 (e nuovo comma 5-ter dell'art. 109 del TUIR); Circolare Assonime n. 26/2025 (§ 2 e § 3).

Il panorama normativo si presenta con una disciplina sostanzialmente stabile per il regime forfetario in vista del 2026, affiancata da importanti chiarimenti in merito alla tracciabilità delle spese deducibili per le imprese. Le previsioni attuali indicano una proroga di un’agevolazione sui limiti di reddito e definizioni più precise sugli strumenti di pagamento considerati tracciabili ai fini della deducibilità dei costi di trasferta e rappresentanza.

Proroga e criteri di accesso per il regime forfetario

Il regime forfetario (L. 190/2014) sarà utilizzabile anche nel 2026. La principale novità prevista è la proroga, tramite il Ddl. di bilancio, dell’innalzamento della soglia massima di redditi da lavoro dipendente e assimilati. Questo limite, che ordinariamente è fissato a 30.000 euro, dovrebbe essere esteso a 35.000 euro anche per il 2026. Tale estensione permette ai contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, ma inferiori o pari a 35.000 euro, di continuare ad applicare il regime agevolato nel 2026, a condizione che tutte le altre condizioni stabilite dalla L. 190/2014 siano rispettate.
È importante notare che l’innalzamento a 35.000 euro riguarda solo gli anni 2025 e 2026 e, in assenza di nuovi interventi legislativi, la soglia tornerà a 30.000 euro a partire dal 2027.

Per l’applicazione del regime nel 2026, restano ferme le altre cause ostative basate sull’attività svolta nell’anno precedente (2025):

  • Avere conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
  • Avere sostenuto spese per specifici rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.

Inoltre, l’accesso al regime nel 2026 è sbarrato a coloro che, all’inizio dell’anno, esercitano attività con regimi speciali IVA, sono residenti all’estero (salvo eccezioni specifiche UE/See), o partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Vi sono anche situazioni verificatesi nel 2025 che portano alla disapplicazione nel 2026, come il controllo di srl che esercitano attività riconducibili o l’aver svolto attività prevalente nei confronti di datori di lavoro precedenti (2023 e/o 2024).

È fondamentale ricordare che il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi incassati comporta la fuoriuscita immediata dal regime già nel 2026, con la determinazione del reddito dell’intero anno con le modalità ordinarie (IRPEF) e l’applicazione immediata dell’IVA.

La tracciabilità per i rimborsi di trasferta e rappresentanza

Per garantire la deducibilità dei costi in capo alle imprese, è essenziale che i pagamenti siano tracciabili, un aspetto su cui Assonime ha fornito specifiche interpretazioni. Riguardo alle spese di trasferta, l’attenzione si concentra sui rimborsi ai lavoratori autonomi. Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (incluse taxi o NCC), sostenute in Italia per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i relativi pagamenti o i rimborsi analitici sono stati eseguiti con sistemi che ne consentono la tracciabilità, come il versamento bancario o postale. La disciplina sulla tracciabilità dei rimborsi ai lavoratori autonomi è stata spostata nel nuovo comma 5-ter dell’art. 109 del TUIR.

A differenza delle spese di trasferta, per le spese di rappresentanza l’obbligo di tracciabilità è esteso alle spese sostenute anche all’estero, sebbene si auspichi una limitazione di tale obbligo alle sole spese in Italia.

Per quanto riguarda gli strumenti considerati “tracciabili”, si intendono quelli che garantiscono l’identificazione dell’autore e permettono efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sono considerati mezzi di pagamento tracciabili:

  • Versamenti bancari o postali;
  • Carte di debito, di credito e prepagate;
  • Assegni bancari e circolari;
  • Pagamenti tramite applicazioni via smartphone (app), come Satispay o Paypal, gestite da un Istituto di moneta elettronica autorizzato.

Qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare il pagamento con altri mezzi, è possibile esibire l’estratto del conto corrente (se contenente tutte le informazioni sul beneficiario) o la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’applicazione. Infine, si auspica che venga confermata la possibilità di dimostrare la tracciabilità della spesa tramite l’annotazione, sulla fattura o ricevuta, che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.

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