Riferimenti normativi: Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1 comma 89; D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, artt. 13 e 13-bis; D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili le comunicazioni contenenti l’esito delle domande di adesione alla rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. I contribuenti possono ora consultare l’importo complessivamente dovuto, il piano di pagamento scelto e i relativi moduli di versamento. La misura consente di definire in modo agevolato determinati debiti affidati alla riscossione, beneficiando dello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. Particolare attenzione deve essere prestata alle modalità di ricezione delle comunicazioni e alle scadenze previste per il pagamento delle somme dovute.
Chi può accedere alla definizione agevolata e quali vantaggi prevede
La rottamazione-quinquies riguarda le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito relativi a carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti dalla liquidazione automatica o dal controllo formale delle dichiarazioni fiscali e dai contributi INPS dichiarati ma non versati.
Sono invece esclusi i debiti relativi a imposte non liquidabili automaticamente, come l’imposta di registro, le imposte sulle successioni e donazioni e le imposte ipocatastali. Restano inoltre fuori dalla definizione i carichi derivanti da avvisi di accertamento, atti di recupero di crediti d’imposta e contestazioni di sanzioni.
Possono aderire anche i contribuenti che abbiano già effettuato pagamenti parziali, fermo restando che le somme già versate non possono essere rimborsate. Il principale beneficio consiste nell’eliminazione delle sanzioni, degli interessi e dei compensi di riscossione, mentre rimangono dovute le spese di notifica e quelle eventualmente sostenute per le procedure esecutive. La normativa riconosce inoltre effetti favorevoli anche sul piano penale tributario, in quanto il pagamento del debito tramite definizione agevolata può assumere rilevanza quale circostanza attenuante o causa di non punibilità nei casi previsti dalla legge.
Comunicazioni disponibili, modalità di pagamento e scadenze
Per coloro i quali hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la comunicazione con i relativi moduli di pagamento sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno dell’area riservata.
Le comunicazioni di accoglimento riportano l’ammontare complessivo delle somme dovute, il calendario delle rate richieste dal contribuente, i moduli di pagamento precompilati e le istruzioni per attivare la domiciliazione bancaria. Quest’ultima può essere richiesta sia presso gli sportelli sia tramite l’apposito servizio online disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In caso di rigetto della domanda, la comunicazione indica invece le motivazioni del diniego. Per i contribuenti che hanno presentato la richiesta tramite area riservata, la documentazione è consultabile esclusivamente online, mentre per chi ha utilizzato l’area pubblica la comunicazione viene trasmessa anche tramite PEC o all’indirizzo indicato nell’istanza. Eventuali ritardi nell’invio non compromettono comunque il diritto ad accedere alla definizione agevolata. Qualora il contribuente riscontri errori nel calcolo delle somme dovute può impugnare la comunicazione entro 60 giorni dalla notifica. Le somme possono essere versate in un’unica soluzione oppure mediante un piano fino a 54 rate, con importo minimo di 100 euro per ciascuna rata. Il termine per il pagamento dell’unica rata o della prima rata è fissato al 31 luglio 2026.
L’attenzione si sposta quindi dalla presentazione della domanda alla gestione concreta del piano di pagamento prescelto.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattarci.
